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Sentenza

Sentenza del 07/04/2017 n. 474 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCERTAMENTO - norme antielusive - cessione di partecipazioni in luogo del conferimento - elusività - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, la natura elusiva delle operazioni realizzate il 20 ottobre 2008, consistenti nella cessione alla società di tutte le partecipazioni detenute dai soci nelle società del gruppo. Secondo l'Ufficio, la riorganizzazione avrebbe dovuto essere realizzata mediante conferimenti di partecipazioni, eventualmente preceduti dalla distribuzione di dividendi, mentre le cessioni sarebbero state utilizzate per trasformare dividendi soggetti a tassazione in corrispettivi di cessione più favorevoli. I contribuenti hanno sostenuto che le operazioni perseguivano valide ragioni economiche e organizzative, consistenti nella ristrutturazione e razionalizzazione del gruppo, e che non era stato dimostrato alcun effettivo risparmio d'imposta.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'accoglimento dei ricorsi. Ha ritenuto che la riorganizzazione societaria fosse sorretta da valide ragioni economiche e che la scelta tra conferimento e cessione di partecipazioni costituisse una libera opzione dell'imprenditore, essendo le due procedure equivalenti sotto il profilo tributario e civilistico per il raggiungimento dello scopo perseguito. Inoltre, l'Ufficio non ha dimostrato un effettivo risparmio d'imposta: la destinazione dei dividendi a riserva comportava, al più, un differimento della tassazione al momento della successiva distribuzione, non un risparmio definitivo. Sono stati quindi annullati gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione delle sanzioni. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti disconoscibili.

    La norma antielusiva richiede congiuntamente l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti tributari e il conseguimento di una riduzione d'imposta o di un rimborso. Nel caso esaminato tali presupposti non sono stati dimostrati.

  • Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

    La Commissione ha precisato che la norma non era direttamente applicabile ratione temporis, ma ha richiamato il principio generale secondo cui il contribuente può scegliere, tra alternative giuridicamente lecite, quella fiscalmente più conveniente, salvo che l'operazione sia priva di sostanza economica e diretta esclusivamente a ottenere un vantaggio indebito.

  • Art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

    La disposizione ha introdotto l'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale. Nel giudizio è stata richiamata dai contribuenti, ma la decisione è stata fondata principalmente sui requisiti già previsti dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973.

  • Articoli 15, 35 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norme processuali applicate per la decisione della controversia e per la regolamentazione delle spese di giudizio.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 320/E del 1997

    Richiamata dalla Commissione a sostegno dell'equivalenza delle alternative procedurali di conferimento e cessione delle partecipazioni.

  • Parere n. 16 del 2011 del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive

    Richiamato quale ulteriore elemento interpretativo a sostegno della possibilità di utilizzare alternativamente strumenti giuridici leciti per realizzare una riorganizzazione societaria.

Massime di principio

  • Un'operazione di riorganizzazione societaria non è elusiva solo perché il contribuente sceglie una struttura fiscalmente più conveniente rispetto a un'altra: la libertà di scelta tra alternative lecite deve essere rispettata.
  • La scelta tra conferimento e cessione di partecipazioni non può essere giudicata anomala soltanto perché l'Amministrazione considera una delle due modalità più naturale o preferibile.
  • Per contestare l'abuso o l'elusione, l'Amministrazione deve provare concretamente l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento della normativa e l'esistenza di un effettivo vantaggio fiscale indebito.
  • La presenza di una riorganizzazione reale, coerente e funzionale al miglioramento della struttura e della gestione dell'impresa costituisce un importante elemento contrario alla contestazione di elusività.
  • Un semplice differimento dell'imposizione, se previsto e consentito dalla legge, non equivale necessariamente a un risparmio d'imposta definitivo e non basta, da solo, a dimostrare l'elusione.
  • La valutazione deve riguardare il complesso delle operazioni e non singoli atti isolati; tuttavia, la complessità della sequenza negoziale non dimostra automaticamente l'abuso.

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