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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-197/21

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 9 March 2022. — Lea Nature Services v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark SO…? – Absolute grounds for refusal – Distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Lack of descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94 (now Article 7(1)(c) of Regulation 2017/1001). — Case T-197/21

Giurisprudenza europea62021TJ0197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la validità del marchio UE SO…? per prodotti di classe 3. Ritiene che il segno, considerato nel suo insieme, non sia percepito solo come messaggio laudativo, ma richieda un processo interpretativo minimo e possa quindi svolgere funzione distintiva. Esclude anche la natura descrittiva del segno, mancando un collegamento diretto e immediato con i prodotti.

Nullità del marchio UE denominativo SO…?: la Corte valuta se il segno sia privo di carattere distintivo o descrittivo per i prodotti di cosmesi e igiene personale della classe 3.

La questione giuridica

Nei motivi di ricorso si discute se il marchio UE "SO…?" dovesse essere dichiarato nullo per violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94, in quanto asseritamente privo di carattere distintivo e/o descrittivo per i prodotti di classe 3; in particolare, se il termine "so" e la punteggiatura finale trasmettano solo un messaggio laudativo oppure richiedano un apprezzamento interpretativo idoneo a svolgere funzione distintiva.

Principio di diritto

Un segno costituito dalla parola "so" seguita da tre punti e da un punto interrogativo non è, per ciò solo, privo di carattere distintivo né descrittivo: se la parola ha più significati possibili e la punteggiatura introduce un elemento di sospensione e interrogazione che impone al pubblico un minimo di interpretazione, il segno è idoneo a indicare l’origine commerciale dei prodotti. L’eventuale valenza elogiativa o pubblicitaria non basta a escludere la registrabilità o a fondare la nullità, salvo che il segno sia percepito immediatamente come mera indicazione della qualità o delle caratteristiche dei prodotti, cosa che qui non è stata dimostrata.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 40/94
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94
  • Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità del marchio UE denominativo SO…?

La pronuncia riguarda un ricorso contro la decisione della Quarta आयोग di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo "SO…?". Il contenzioso verte sui motivi assoluti di nullità connessi al carattere distintivo e alla descrittività del segno, in relazione a prodotti di cosmesi e igiene personale della classe 3.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio "SO…?" era stato registrato il 26 febbraio 2001, su domanda depositata il 7 marzo 1997, a nome del predecessore in titolo dell’interveniente Debonair Trading Internacional Lda. I prodotti coperti comprendevano, in particolare, preparazioni per toilette, cura della pelle, profumi, shampoo, cosmetici, deodoranti e dentifrici.

Nel 2019 Lea Nature Services aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e con l’articolo 7, paragrafo 2. La Divisione di cancellazione aveva respinto l’istanza; la Quarta commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto con decisione dell’11 febbraio 2021.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, benché nel procedimento amministrativo e nei motivi delle parti si facesse riferimento al regolamento (UE) 2017/1001, la data decisiva per la disciplina sostanziale è quella della domanda di registrazione, ossia il 7 marzo 1997. Di conseguenza, si applicano le disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 40/94, in particolare:

  • articolo 51, paragrafo 1, lettera a), sulla nullità per registrazione contraria all’articolo 7;
  • articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sul difetto di carattere distintivo;
  • articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sulla descrittività;
  • articolo 7, paragrafo 2, sull’applicazione dei motivi assoluti anche se esistenti in una sola parte dell’Unione.

Questioni sollevate con il ricorso

La ricorrente articolava due motivi principali:

  • il marchio sarebbe privo di carattere distintivo, perché il termine "so" e i segni di interpunzione sarebbero percepiti solo come richiamo pubblicitario e non come indicazione d’origine;
  • il marchio sarebbe descrittivo, in quanto il termine "so" indicherebbe una qualità elogiativa dei prodotti e la punteggiatura rivelerebbe un messaggio incompiuto da integrare con altre parole.

Valutazione del carattere distintivo

Il Tribunale ricorda che un marchio ha carattere distintivo quando consente al pubblico di individuare l’origine commerciale dei prodotti e di distinguerli da quelli di altre imprese. La valutazione va compiuta tenendo conto, da un lato, dei prodotti o servizi interessati e, dall’altro, della percezione del pubblico di riferimento, considerando l’impressione d’insieme del segno.

Inoltre, i segni che assumono forma di slogan pubblicitari o formule promozionali non sono esclusi in linea di principio dalla registrazione: essi possono essere distintivi se, pur veicolando un messaggio oggettivo, possiedono una certa originalità o risonanza tale da richiedere almeno una minima interpretazione o da attivare un processo cognitivo nel consumatore.

Analisi del segno SO…?

Il Tribunale osserva che il marchio è composto dalla parola "so" seguita da tre punti e da un punto interrogativo. Quanto al pubblico rilevante, non è contestato che i prodotti della classe 3 si rivolgano al grande pubblico con un livello di attenzione medio; non è neppure contestato che la valutazione sia stata condotta con riferimento alla parte anglofona del pubblico, in ragione del termine inglese.

Sulla parola "so", il Tribunale rileva che essa può assumere diversi significati a seconda del contesto, sia come avverbio sia come congiunzione. Non è quindi corretto limitarla al solo significato enfatizzante invocato dalla ricorrente. In particolare, il termine può anche essere inteso come "therefore" o "and then", significati che non hanno connotazione laudativa.

Quanto alla punteggiatura, il Tribunale ritiene che i tre punti e il punto interrogativo non siano irrilevanti nella percezione del segno nel suo complesso. Essi introducono sospensione e interrogazione, spingendo il consumatore a chiedersi cosa significhi la parola e a cosa essa si riferisca. Per attribuire un senso al segno è dunque necessaria una minima attività interpretativa.

Da ciò deriva che non può dirsi provato che il marchio sia percepito come mera formula elogiativa. Al contrario, il segno è idoneo a indicare l’origine commerciale dei prodotti.

Reiezione degli argomenti fondati sulla prassi EUIPO

Il Tribunale respinge anche i richiami della ricorrente a precedenti decisioni dell’EUIPO. Le decisioni invocate riguardavano segni non comparabili, poiché contenevano la parola "so" accompagnata da ulteriori elementi verbali. In ogni caso, la legittimità della decisione impugnata va valutata sulla base della normativa applicabile e dell’interpretazione fornita dal giudice dell’Unione, non sulla base di eventuali precedenti prassi amministrative.

Esclusione del carattere descrittivo

Quanto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ricorda che un segno è descrittivo solo se presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito argomenti idonei a dimostrare tale collegamento diretto e concreto. Inoltre, poiché il segno non è stato qualificato come mera indicazione di qualità, viene meno anche la tesi della descrittività basata sul preteso valore laudativo del termine "so".

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conseguentemente, la ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la presenza di elementi tipografici o di punteggiatura può contribuire all’impressione complessiva del marchio;
  • un termine polisemico non può essere ridotto a un solo significato sfavorevole alla registrazione;
  • i segni dal contenuto pubblicitario possono essere distintivi se richiedono un minimo sforzo interpretativo;
  • la prassi decisionale dell’EUIPO non prevale sulla corretta applicazione della normativa e della giurisprudenza dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchi uedistintività del marchiosegni laudativi e slogan pubblicitarimotivi assoluti di nullitàproprietà intellettuale

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