Cassazione Civile, Ordinanza n. 27469/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Alcuni risparmiatori avevano convenuto in giudizio un promotore finanziario e la banca preponente chiedendo la condanna solidale al risarcimento delle somme da essi versate per un presunto investimento e non restituite. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il promotore avesse appropriato indebitamente delle somme e aveva condannato la banca, in solido con il promotore, al pagamento del capitale, oltre rivalutazione, interessi e spese, con diritto di manleva della banca verso il promotore. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la banca ha proposto nove motivi: ha contestato, in sintesi, (i) la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria ex art. 31 TUF e art. 2049 c.c., sostenendo che il primo versamento fosse avvenuto prima che il soggetto fosse formalmente promotore della banca; (ii) l'utilizzabilità e valutazione di un documento prodotto dagli attori, asseritamente disconosciuto; (iii) la violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata valorizzazione di documenti ritenuti non contestati; (iv) l'uso delle presunzioni ex art. 2729 c.c.; (v) la motivazione apparente o illogica della sentenza d'appello; (vi) l'omessa pronuncia sulla dedotta colpa concorrente degli investitori; (vii)-(viii) l'omessa pronuncia e la contraddittorietà del rigetto delle istanze istruttorie; (ix) l'erronea regolazione delle spese tra banca e promotore nel giudizio di primo grado. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi, infondati il settimo e l'ottavo, e fondato il nono, rilevando che la corte d'appello aveva frainteso la censura sulle spese, riferita al rapporto interno banca-promotore e non al rapporto banca-investitori.
La decisione
La Cassazione ha accolto solo il nono motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, ha condannato il promotore finanziario rimasto intimato a rifondere alla banca le spese dei gradi di merito (primo grado e appello). Ha inoltre confermato, per il resto, la soccombenza della banca verso gli investitori nel giudizio di cassazione, condannandola a rifonderne le spese. Le altre censure della banca sono state tutte respinte o dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
art. 31 TUF
La responsabilità della banca preponente può sussistere in presenza del nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e l'illecito, anche se parte della condotta fraudolenta sia iniziata prima del rapporto di preposizione, quando l'incarico rafforza l'affidamento del risparmiatore.
art. 2049 c.c.
La banca risponde in via oggettiva dei danni causati dai propri preposti ai risparmiatori, senza necessità di indagare dolo o colpa della preponente, purché l'illecito sia collegato funzionalmente all'incarico.
art. 214 c.p.c.
L'onere del disconoscimento riguarda le scritture provenienti dalla parte; se il documento non proviene dalla parte, non opera il relativo meccanismo di contestazione.
art. 215 c.p.c.
Il riconoscimento tacito o la mancata contestazione hanno rilievo solo con riferimento a scritture provenienti dalla parte o da chi la rappresenta.
art. 115 c.p.c.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove o degli indizi da parte del giudice di legittimità.
art. 2729 c.c.
La violazione è deducibile solo quando il giudice fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si contesti la diversa ricostruzione fattuale o l'inferenza probatoria adottata.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se mancante nei minimi costituzionali; non è apparente quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 112 c.p.c.
Sussiste omessa pronuncia solo se il giudice non si esprime su una domanda o eccezione ritualmente proposta; se la questione risulta esaminata o il motivo è solo mal formulato, la censura non è fondata.
art. 366 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve riprodurre con sufficiente specificità il contenuto della censura e consentire il controllo di legittimità.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, è precluso il sindacato sul vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti indicati dalla norma.
art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza anche nel rapporto interno tra banca e promotore, una volta correttamente individuato il soggetto tenuto alla manleva.
Massime di principio
- L'intermediario risponde verso i risparmiatori dei danni cagionati dal promotore finanziario quando l'illecito sia inserito nel quadro funzionale dell'incarico o comunque abbia tratto forza dall'apparenza di affidabilità creata dalla preposizione, configurandosi un nesso di occasionalità necessaria ex art. 2049 c.c. e art. 31 TUF.
- Ai fini della responsabilità della banca non è decisivo che il primo comportamento fraudolento o il primo versamento siano anteriori alla formale assunzione dell'incarico, se il successivo rapporto di preposizione ha rafforzato l'affidamento del cliente e impedito tempestive iniziative di recupero.
- Il disconoscimento ex artt. 214-215 c.p.c. è operante solo per documenti provenienti dalla parte contro cui sono prodotti o da chi la rappresenta; quando il documento è di terzo, la relativa contestazione segue regole diverse e non può essere impostata come disconoscimento.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si denuncia l'uso di presunzioni prive dei requisiti legali di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che il giudice abbia effettivamente trascurato una domanda, eccezione o istanza specificamente proposta; se dalla sentenza emerge che la questione è stata esaminata, la censura è infondata.
- Nel giudizio di legittimità la critica alla motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia realmente mancante, apparente o radicalmente incoerente; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito.
- La Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., quando il punto accolto riguarda soltanto la regolazione delle spese o altra questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale corretto: una manleva favorevole alla banca nei confronti del promotore impone di riformare la statuizione sulle spese interne quando la motivazione della sentenza impugnata abbia confuso tale rapporto con quello tra banca e danneggiati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27384/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27388/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27408/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27421/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27447/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27448/2025 del 14/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →