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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06338/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per i reati di molestia e minaccia. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era patentemente generico, perché formulato in termini meramente assertivi e non ancorati alle specifiche peculiarità del caso concreto, sicché non consentiva alcun effettivo scrutinio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicitamente richiamata in relazione alle attenuanti generiche, la cui esclusione era contestata in ricorso.

  • art. 99 c.p.

    Norma implicitamente richiamata in relazione alla recidiva contestata nel motivo di ricorso.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni meramente assertive, senza collegare le doglianze alle specifiche risultanze del caso, è inammissibile per genericità del motivo.
  • Le censure relative a trattamento sanzionatorio, attenuanti generiche e recidiva devono essere specifiche e puntualmente argomentate; in difetto, non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, la Corte può applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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