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Sentenza

Sentenza n. 11051/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 1433/17.06.2021 - domanda n. 9869 del 18.06.2020. - a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione per le specifiche classi di concorso indicate nelle domande di riconoscimento avanzata n. 9869 del 18.06.2020 per le classi di concorso indicate; - nonché, per quanto occorrer possa, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso - della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania; - del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea. - Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali degli istanti o, in subordine mediante l'attivazione di procedure compensative.

Giustizia amministrativa202107289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale e dei titoli abilitanti all'insegnamento conseguiti in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, nonché, ove occorrente, la Nota ministeriale n. 5636/2019, chiedendo il riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio in Italia della professione docente o, in subordine, la verifica concreta delle competenze professionali e l'attivazione di misure compensative. Ha dedotto l'illegittimità della nota e del provvedimento applicativo, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, l'omesso esame di documenti decisivi e la contraddittorietà dell'azione amministrativa, nonché la violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. n. 206/2007 e dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento. La formazione comprendeva una laurea conseguita in Italia, riconosciuta dal Ministero rumeno come equipollente al corrispondente titolo rumeno anche ai fini dell'accesso ai corsi postuniversitari di specializzazione, il superamento dei corsi di specializzazione e un'attestazione rumena di riconoscimento del percorso formativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego, fondato sul medesimo iter motivazionale della Nota ministeriale n. 5636/2019, già annullata dal giudice amministrativo, fosse contrario alla disciplina europea e ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in particolare dalla sentenza n. 22/2022, sui titoli di formazione conseguiti in Romania. L'Amministrazione non poteva limitarsi a negare il riconoscimento, ma doveva esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, valutare l'equipollenza della formazione e, ove necessario, disporre misure compensative adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato, con obbligo di esecuzione da parte dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato e confrontarsi con la documentazione rilevante prodotta o comunque disponibile all'Amministrazione.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Le autorità italiane devono valutare la formazione professionale conseguita in Romania considerando l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificando l'equivalenza sostanziale della formazione.

  • art. 13 Direttiva 2005/36/CE

    l’Adverinta “è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione”

    L'attestazione rilasciata dall'autorità rumena al termine del percorso formativo previsto nello Stato d'origine può costituire attestazione di qualifica rilevante ai fini del riconoscimento professionale.

  • art. 14 Direttiva 2005/36/CE

    Quando la formazione estera non è ritenuta pienamente equivalente, l'autorità competente deve valutare e, ove necessario, imporre misure compensative adeguate e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda.

  • d.lgs. 206/2007

    La disciplina nazionale di recepimento deve essere applicata in coerenza con il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 49 TFUE

    Anche in assenza dei presupposti per la piena applicazione della direttiva, le autorità nazionali devono valutare la domanda alla luce delle disposizioni del TFUE sulla libertà di stabilimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in Romania, l'autorità italiana deve valutare complessivamente il percorso formativo e professionale dell'interessato, comprendendo i titoli precedenti riconosciuti dallo Stato d'origine e le successive specializzazioni, senza arrestarsi alla denominazione formale del titolo.
  • L'attestazione rilasciata dall'autorità competente rumena al termine del percorso formativo previsto per l'accesso alla professione può integrare un'attestazione di qualifica ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE, anche quando il percorso sia stato preceduto dal riconoscimento, in Romania, dell'equivalenza di un titolo conseguito in altro Stato membro.
  • Qualora sussistano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'autorità competente non può respingere automaticamente l'istanza, ma deve valutare l'equivalenza sostanziale della formazione e, se necessario, imporre misure compensative adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
  • Anche quando non siano riconosciuti i presupposti per la piena applicazione della direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali devono esaminare la domanda alla luce delle disposizioni del TFUE sulla libertà di stabilimento e non possono omettere ogni valutazione della formazione acquisita.
  • Un provvedimento di diniego fondato su una nota ministeriale già annullata e privo di una valutazione concreta della documentazione e delle competenze dell'interessato è illegittimo per violazione della disciplina europea e dell'obbligo di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEsami di abilitazioneMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

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