Sentenza del 08/03/2019 n. 6836 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Quote di ammortamento delle aziende date in affitto o usufrutto - Deducibilità dal reddito dell'affittuario - Sussistenza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggiori IRES e IRAP, sanzioni e interessi relativi all'anno 2004. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la deduzione degli interessi passivi sostenuti dalla società e l'integrale deduzione di spese per lavori e sistemazioni su immobili locati. La società contestava invece il recupero degli ammortamenti relativi a un opificio utilizzato in forza di un contratto di affitto d'azienda, sostenendo che il costo storico dei beni risultava dalla contabilità della concedente e da una perizia di stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la deducibilità degli interessi passivi, in assenza di prova dell'operazione elusiva, e la qualificazione delle spese contestate come spese ordinarie integralmente deducibili. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società sugli ammortamenti. La Corte ha stabilito che le quote di ammortamento dei beni compresi in un'azienda affittata sono deducibili dall'affittuario, non dal concedente, e devono essere commisurate al costo originario risultante dalla contabilità del concedente. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a tale punto, con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 67, comma 9, e 102, comma 8
"nella determinazione del reddito dell'affittuario"
Le quote di ammortamento relative ai beni di un'azienda concessa in affitto o usufrutto sono deducibili dal reddito dell'affittuario o usufruttuario, e non da quello del concedente. Le quote devono essere calcolate sul costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente.
D.P.R. n. 42 del 1988, art. 14, commi 1 e 2
La norma disciplina il calcolo e i limiti della deduzione degli ammortamenti dei beni aziendali concessi in affitto o usufrutto, compresa l'ipotesi in cui il concedente non abbia tenuto regolarmente il libro dei cespiti ammortizzabili.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 109, comma 5, e 96
Gli interessi passivi sono deducibili secondo le regole specifiche previste dal TUIR e, per la disciplina applicabile, non richiedono un autonomo giudizio di inerenza, salvo i limiti quantitativi stabiliti dalla legge.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37-bis e 39, comma 1, lettera d)
L'abuso del diritto o l'elusione fiscale richiedono la prova di un'operazione priva di sostanza economica, finalizzata prevalentemente a ottenere un vantaggio fiscale indebito. In assenza di tale prova, la mera antieconomicità non è sufficiente a disconoscere i costi.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare il disegno elusivo, la manipolazione degli schemi negoziali e l'assenza di valide ragioni economiche grava sull'Amministrazione finanziaria.
Costituzione, art. 53
È richiamato quale fondamento costituzionale del principio generale antielusivo e del divieto di abuso del diritto in materia tributaria.
Massime di principio
- Quando un'azienda è affittata o data in usufrutto, gli ammortamenti dei beni aziendali spettano fiscalmente all'affittuario o usufruttuario, che utilizza i beni e ne sostiene gli oneri, non al proprietario concedente.
- La base di calcolo degli ammortamenti deve essere il costo storico originario risultante dalla contabilità del concedente; una perizia di stima può costituire un elemento di riscontro, ma non sostituisce necessariamente la documentazione contabile.
- Anche se il libro dei cespiti del concedente non è regolarmente tenuto, non è automaticamente esclusa ogni deduzione: può operare la deduzione parziale prevista dalla legge, purché sia comunque individuabile il costo originario del bene.
- Gli interessi passivi non possono essere disconosciuti soltanto perché l'operazione appare antieconomica o perché la società finanzia indirettamente una società del gruppo; l'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'inesistenza dell'operazione o il suo carattere prevalentemente elusivo.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione della qualificazione concreta di una spesa come ordinaria o straordinaria riguarda principalmente la valutazione dei fatti e deve essere formulata come vizio di motivazione, non come semplice violazione di legge.
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