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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17522/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 22/09/2022. L'imputazione riguarda reati di gravità estrema (tra cui omicidio e associazione di tipo mafioso/partecipazione a spedizione punitiva) commessi l'8 agosto 2020. Il ricorrente contestava esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari e, in via subordinata, l'eccessiva gravosità della misura, lamentando che il riesame non aveva valutato l'attualità della sua pericolosità alla luce del tempo trascorso, del cambio di residenza, della nascita di una figlia (21/07/2022) e di attività lavorative occasionali, né aveva indicato misure alternative alla custodia in carcere

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la correttezza del giudizio del Tribunale del riesame, che aveva rilevato la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce dell'efferatezza e della pianificazione della spedizione punitiva cui il Pedicone aveva partecipato, nonché dei precedenti penali e dei carichi pendenti. La Corte ha ritenuto che il mero decorso del tempo, il cambio di residenza, la nascita di una figlia o attività lavorative occasionali non siano elementi idonei, da soli, a superare la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; ha altresì sottolineato che per i delitti ricompresi in quel comma sussiste una "doppia presunzione relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, che il ricorrente non ha efficacemente smentito. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; nel caso il ricorso di Pedicone era volto alla revoca/modifica della misura disposta dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principio generale sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura; la Corte ha rilevato che, a fronte della presunzione speciale dell'art. 275, comma 3, la valutazione deve comunque considerare elementi concreti che possano smentire la presunzione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale per taluni delitti (tra cui quelli commessi con modalità mafiose e omicidio): la Corte ha applicato questa presunzione e ricordato che, per i reati del terzo periodo del comma, opera una "doppia presunzione relativa" che rende la custodia in carcere presumibilmente adeguata salvo prova contraria concreta e specifica

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione: il ricorrente ha invocato vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle limitazioni della motivazione del ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato i limiti di riproduzione del motivo nei termini consentiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma interpretativa/procedurale richiamata per la requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; nel procedimento il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla sentenza; la Corte ha incaricato la cancelleria di curarne l'esecuzione

  • artt. 110, 112 n.1, 56, 575, 577 n.4, 61 n.1 e 416-bis cod. pen.

    Norme sostanziali che descrivono i reati contestati (concorso di persone, omicidio, aggravanti e fattispecie associativa di tipo mafioso); la gravità e la natura mafiosa dei delitti hanno sostenuto la presunzione di pericolosità sociale e l'adeguatezza della custodia in carcere

  • artt. 4, comma 1 e 2 lett. a), e 71 L. 895/1967

    Richiamati tra le norme di reato nell'imputazione (disciplinanti specifiche fattispecie): citarle nel provvedimento inquadra il contesto normativo delle accuse; la Corte non le ha ritenute idonee a mutare il giudizio cautelare in assenza di elementi concreti

Massime di principio

  • Per reati di particolare gravità e connessi alla criminalità organizzata (art. 275, comma 3), opera una presunzione relativa di pericolosità sociale che rende la custodia in carcere presumibilmente adeguata salvo prova contraria concreta e specifica
  • Il mero decorso del tempo, il cambio di residenza, la nascita di un figlio o svolgere lavori occasionali non sono, di per sé, elementi sufficienti a superare la presunzione di pericolosità sociale e a giustificare misure meno afflittive
  • Per ottenere la revoca o la mitigazione di una misura cautelare fondata sulla presunzione di pericolosità, la difesa deve produrre elementi processuali chiari, specifici e verificabili che incidano concretamente sul giudizio prognostico (es. prova di stabile e duraturo inserimento lavorativo, collaborazione con le autorità, cure terapeutiche documentate, cambiamento di condotta costante e verificabile)
  • In sede di legittimità non è possibile rimettere in discussione il merito probatorio dei fatti già valutati; il sindacato della Cassazione è limitato a vizi di diritto e di motivazione manifestamente illogici o contraddittori
  • Quando la legge prevede una presunzione speciale (o "doppia presunzione"), l'onere probatorio si sposta in pratica sul difensore che vuole dimostrare l'inesistenza delle esigenze cautelari
  • Ricorsi manifestamente infondati o irrituali possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende), pertanto occorre valutare attentamente la concretezza degli elementi di fatto prima di impugnare

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