Sentenza n. 320/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 27.11.2024 n. 241.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 27 novembre 2024, n. 241, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore corrispondente alle annualità oggetto del giudizio. L'amministrazione si è costituita senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti all'annualità oggetto del giudizio, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Considerato l'eventuale protrarsi dell'inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro il successivo termine di trenta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può essere proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine assegnato.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'inottemperanza e il giudicato impone una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione dell'atto esecutivo specificamente necessario a soddisfare il comando giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, con un termine successivo e sostitutivo, per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione al termine fissato nella sentenza.
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