Cassazione Civile, Ordinanza n. 22246/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva venduto a un'altra società un terreno per un prezzo dichiarato di euro 804.300. Il Comune aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate di avere rettificato, ai fini ICI, il valore del terreno in euro 1.206.450, ritenendolo superiore al prezzo dichiarato. Sulla base di tale segnalazione l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento con maggior imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo che per l'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 non bastasse la sola segnalazione del Comune e che, inoltre, lo scostamento tra prezzo e valore ICI non integrasse una presunzione grave, precisa e concordante dell'occultamento di corrispettivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'avviso parziale potesse essere emesso anche sulla base della sola segnalazione proveniente da soggetti qualificati, senza necessità delle ulteriori attività istruttorie di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973. La contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del motivo per asserita limitazione dell'accertamento a IRES e IRAP e per mancata censura di una parte autonoma della motivazione della CTR.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che l'accertamento parziale è legittimamente fondato sulla sola segnalazione proveniente da organi o enti esterni all'Amministrazione finanziaria, senza che sia necessario l'esperimento delle ulteriori attività istruttorie di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
l'accertamento parziale può essere emesso sulla base di segnalazioni provenienti da soggetti qualificati esterni all'Amministrazione, senza necessità di ulteriori indagini istruttorie preventive; la sua legittimità formale è distinta dalla fondatezza nel merito.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
le attività istruttorie ivi previste non sono presupposto necessario per l'emissione dell'accertamento parziale quando vi sia una segnalazione esterna idonea.
art. 39, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla CTR per escludere che il solo scostamento tra prezzo e valore ICI integrasse, di per sé, una presunzione grave, precisa e concordante; la Cassazione non condivide l'impostazione della CTR sul piano della legittimità dell'accertamento parziale.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sull'accertamento parziale IVA; la mancata indicazione nel motivo non ne determina l'inammissibilità se la censura investe l'istituto in generale.
artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973
l'accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale che segue le regole degli accertamenti ordinari.
artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972
l'accertamento parziale IVA segue le stesse regole dei poteri di accertamento ordinari previsti per l'imposta sul valore aggiunto.
Massime di principio
- L'accertamento parziale di imposte dirette e IVA è uno strumento acceleratorio di emersione della materia imponibile: per la sua emissione è sufficiente una segnalazione proveniente da un organo o ente esterno all'Amministrazione finanziaria, senza che sia necessario il previo compimento delle attività istruttorie tipiche dell'accertamento ordinario.
- La legittimità formale dell'accertamento parziale va tenuta distinta dalla fondatezza sostanziale della pretesa: una volta impugnato l'atto, resta a carico dell'Amministrazione l'onere di provare in giudizio i fatti posti a base del recupero a tassazione.
- L'erronea indicazione della norma violata nel motivo di ricorso non comporta inammissibilità quando dalla sostanza della censura sia agevolmente desumibile la corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato.
- La segnalazione proveniente da soggetti qualificati può legittimare l'adozione dell'accertamento parziale anche se le indagini che l'hanno originata siano complesse; ciò che rileva, sul piano procedurale, è la provenienza esterna degli elementi comunicati all'Ufficio.
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