Sentenza del 22/06/2017 n. 4321 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - OBBLIGAZIONE SOLIDALE - Sentenza - Onere fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo né specifica l'esito concreto del giudizio. Emerge tuttavia il principio secondo cui tutte le parti interessate al rapporto patrimoniale sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta di registro, indipendentemente dal ruolo processuale e dall'esito della causa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'imposta di registro dovuta sulle sentenze aventi natura patrimoniale e, in particolare, l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il principio affermato è che, ai fini della responsabilità solidale, è irrilevante distinguere tra parte attrice e parte convenuta o tra parte vittoriosa e parte soccombente. L'imposta non colpisce l'atto processuale in sé, ma il rapporto economico nella forma giuridica che ha assunto; pertanto, sono obbligati tutti i soggetti che hanno posto in essere il negozio giuridico o che risultano parti del rapporto rilevante.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sulle sentenze aventi natura patrimoniale
L'imposta è collegata al rapporto economico rappresentato nell'atto e non alla posizione processuale delle parti. La responsabilità per il pagamento è solidale tra i soggetti che hanno posto in essere il negozio giuridico o che sono parti del rapporto imponibile.
Massime di principio
- Nelle sentenze con contenuto patrimoniale, l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro non dipende da chi abbia promosso la causa, da chi l'abbia subita o da chi sia risultato vittorioso.
- La responsabilità solidale può coinvolgere tutte le parti del rapporto giuridico rilevante, anche quando una di esse non sia soccombente.
- Per individuare i soggetti obbligati occorre guardare alla sostanza economica e alla struttura giuridica del rapporto accertato o costituito dalla sentenza, non soltanto al contenuto del dispositivo processuale.
- Il pagamento da parte di uno dei coobbligati non esclude necessariamente la possibilità di rivalsa interna nei confronti degli altri soggetti obbligati, secondo i rispettivi rapporti.
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