Cassazione Penale, Sentenza n. 4550/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Contesta che l'omesso pagamento dei debiti erariali (la fattispecie contestata come operazioni dolose) riguardasse solo le cartelle notificate dal marzo 2011 e non dal 2009, rilevando che la società aveva cessato l'attività nel 2013; sostiene che l'inadempimento non dimostra sistematicità né prevedibilità del fallimento perché il debito era garantito da ipoteca sugli immobili e perché aveva tentato di evitare il fallimento chiedendo la rateizzazione e ottenendo un prestito dal fratello. In sede di memoria introduce inoltre un motivo nuovo di qualificazione giuridica, proponendo l'applicazione dell'art. 224 legge fall. anziché dell'art. 223.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna di Cavagnera per bancarotta impropria ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2) (seconda parte) della legge fallimentare. I giudici hanno ritenuto provato l'inadempimento sistematico degli obblighi fiscali e previdenziali a partire dal 2009, hanno escluso che l'iscrizione di ipoteca rendesse imprevedibile il fallimento (poiché l'azione dell'Erario e la reazione del sistema bancario, con il congelamento delle linee di credito, erano prevedibili) e hanno giudicato irrilevante e inedita la circostanza del prestito del fratello, non documentata adeguatamente né dimostrata nell'utilizzo. Il motivo nuovo proposto con memoria è stato ritenuto infondato. Pertanto il reato e la qualificazione giuridica adottata in appello sono confermati e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare (bancarotta impropria)
La condotta di omesso pagamento sistematico di obblighi fiscali e previdenziali, con concentrazione di risorse per creditori diversi dall'Erario e conseguente aggravamento della posizione debitoria verso il fisco, è stata ritenuta configurare bancarotta impropria ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2) (seconda parte).
art. 224 legge fallimentare (richiamato dalla difesa)
Proposta dalla difesa come rilievo di qualificazione alternativa; la Corte ha ritenuto il motivo nuovo infondato e ha confermato la qualificazione secondo l'art. 223, non riconoscendo i presupposti per riqualificare il fatto ex art. 224.
Massime di principio
- La protratta omissione di pagamenti fiscali e previdenziali su ampia scala e per lungo tempo può far presumere la sistematicità dell'inadempimento e supportare il dolo richiesto per la bancarotta impropria.
- La presenza di garanzie reali (es. ipoteca a favore dell'Erario) non esclude di per sé la prevedibilità del fallimento se l'azione dell'Erario e la reazione degli istituti di credito (congelamento linee) erano ragionevolmente prevedibili.
- Tentativi di rinegoziazione del debito o finanziamenti esterni non escludono il dolo se non documentati e se non risultano efficaci a impedire l'aggravamento del dissesto; tali elementi devono essere specificamente provati in fatto.
- Le valutazioni probatorie e la ricostruzione logico-fattuale compiute dal giudice di merito sono difficilmente rivedibili in cassazione salvo vizio di diritto o macroscopico travisamento probatorio; censure che propongono una lettura alternativa dei fatti sono in genere inammissibili.
- Motivi nuovi introdotti nelle memorie tardive devono essere ben fondati e non possono semplice invertire la qualificazione giuridica senza adeguata base probatoria; altrimenti vengono respinti.
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