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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29112/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo, da un lato, censure sull'identificazione della persona imputata e, dall'altro, contestando la valenza probatoria della ricognizione fotografica utilizzata nel giudizio di merito. Ha inoltre insistito sull'asserita inidoneità delle minacce ad ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali, sostenendo in sostanza che la motivazione della Corte territoriale fosse viziata. La Cassazione ha però rilevato che i motivi si limitavano a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e manifestamente infondate le doglianze sull'identificazione dell'imputato, sulla ricognizione fotografica e sull'idoneità delle minacce, osservando che la Corte territoriale aveva reso una motivazione puntuale e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di prova atipica e di valutazione della capacità intimidatoria delle minacce nei confronti dei pubblici ufficiali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre questioni già vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sull'identificazione dell'imputato è inammissibile se è generica e non evidenzia un reale vizio logico o giuridico della motivazione di merito, quando quest'ultima abbia esaminato in modo completo gli elementi fattuali posti a base del giudizio di responsabilità.
  • La ricognizione fotografica, quale prova atipica, non vale per il solo fatto del riconoscimento, ma per la credibilità della deposizione di chi dichiari di aver individuato con certezza la persona ritratta.
  • In tema di minacce dirette a pubblici ufficiali, ai fini della rilevanza penale non è decisivo verificare se gli agenti abbiano effettivamente subito l'intimidazione, essendo sufficiente la capacità oggettiva della condotta di ostacolare l'azione pubblica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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