Cassazione Penale, Ordinanza n. 28944/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, indirettamente, la sentenza di appello che aveva già confermato la responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità e, in particolare, sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta per distrazione. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché meramente fattuali e reiterative di questioni già devolute e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 322 c.p.p.
La pronuncia richiama, in forma implicita e processuale, i limiti del sindacato di legittimità, escludendo la proponibilità in cassazione di doglianze che si risolvano in una nuova valutazione del fatto e della motivazione di merito.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 216 l. fall.
Norma di riferimento del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale contestato all'imputato.
art. 217 l. fall.
Richiamata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione del fatto in bancarotta semplice, ma la Corte ha escluso la riqualificazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si traducano in una mera rivalutazione del fatto o in una pedissequa riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dal giudice di appello.
- La denuncia di vizi di motivazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito.
- La contestazione dell'elemento oggettivo o soggettivo di una bancarotta fraudolenta non può essere proposta in cassazione come semplice dissenso sulla ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice è inammissibile se si fonda su una diversa lettura del compendio fattuale già valutato dai giudici di merito e non su un errore di diritto effettivamente dedotto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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