Sentenza n. 72/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 560/2023 in data 19 settembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 560/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 560/2023, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equivalente, per cinque annualità, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico, ed era stata condannata l’Amministrazione a renderla disponibile nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la sua notificazione all’Amministrazione il 21 settembre 2023 e il successivo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 5 febbraio 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione prevista dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, conteneva un obbligo puntuale a carico dell’Amministrazione e risultava rimasta ineseguita; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato e a compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza del TAR. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali ineseguiti, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale entro il quale le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono provvedere all’esecuzione; decorso tale termine, è esperibile il rimedio dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere, mediante il giudizio di ottemperanza, dell’inottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga obblighi a carico di una pubblica amministrazione.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non contestata dall’Amministrazione rimasta non costituita, integra l’inadempimento rilevante ai fini dell’art. 112 c.p.a., purché l’obbligo giudiziale sia individuato e documentalmente comprovato.
- Per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; il termine decorre dalla notificazione effettuata al domicilio digitale idoneo dell’Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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