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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 560/2023 in data 19 settembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 560/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 560/2023, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equivalente, per cinque annualità, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico, ed era stata condannata l’Amministrazione a renderla disponibile nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la sua notificazione all’Amministrazione il 21 settembre 2023 e il successivo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 5 febbraio 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione prevista dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, conteneva un obbligo puntuale a carico dell’Amministrazione e risultava rimasta ineseguita; inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato e a compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza del TAR. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali ineseguiti, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale entro il quale le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono provvedere all’esecuzione; decorso tale termine, è esperibile il rimedio dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere, mediante il giudizio di ottemperanza, dell’inottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga obblighi a carico di una pubblica amministrazione.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non contestata dall’Amministrazione rimasta non costituita, integra l’inadempimento rilevante ai fini dell’art. 112 c.p.a., purché l’obbligo giudiziale sia individuato e documentalmente comprovato.
  • Per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; il termine decorre dalla notificazione effettuata al domicilio digitale idoneo dell’Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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