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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 698/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 8 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202502680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione. La ricorrente ha quindi domandato l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che era stato notificato all'Amministrazione in copia conforme e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'integrale esecuzione, il Ministero è stato condannato a erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza 500 euro per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, per complessivi 2.500 euro. È stato nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare mediante istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere nei successivi 120 giorni e senza compenso aggiuntivo, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in relazione all'esiguità del debito, sarebbe risultata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l'azione di ottemperanza, quando la definitività del titolo sia attestata dalla cancelleria competente.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione giudiziale, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo all'entità dell'obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In assenza di prova dell'integrale adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire la prestazione entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione dovuta, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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