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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19460/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rolli impugnava l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per reato di stupefacenti (artt. 81 cpv. c.p., 73, comma 1, DPR n. 309/1990). Il ricorso per cassazione contestava: (1) la valutazione delle prove e il travisamento dei fatti, sostenendo che lo stupefacente era per uso personale, che mancavano elementi di cessione e che le relazioni chimico‑tossicologiche non quantificavano le dosi; (2) la errata valutazione delle esigenze cautelari nonostante l'incensuratezza, la stabile attività lavorativa, le modalità di acquisto e la documentazione bancaria. Inoltre il difensore aveva prodotto "motivi nuovi" con consulenza chimico‑tossicologica in data 11/04/2022 a sostegno della tesi di assuntore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, c.p.p. per proporre il ricorso presso la cancelleria del Tribunale del riesame è perentorio e rileva la data in cui l'atto perviene all'ufficio competente. L'ordinanza impugnata era stata notificata il 14/12/2021; il ricorso, spedito con raccomandata il 24/12/2021, è pervenuto al Tribunale di Roma il 28/12/2021, oltre il termine. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Bottari) sull'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione cautelare e sull'impossibilità di far valere la data di spedizione. Poiché non è stata dimostrata l'assenza di colpa nella tardività, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria (Euro 3.000,00). Sul merito delle censure sostanziali la Corte non si è pronunciata per il difetto di ammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 10 giorni e la regola che il ricorso contro le decisioni del tribunale del riesame deve essere presentato alla cancelleria del tribunale stesso; la Corte interpreta la norma come perentoria indicando che rileva la data di arrivo dell'atto alla cancelleria competente.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    La Corte evidenzia che la disciplina generale degli effetti della spedizione con raccomandata (artt. 582-583) non si applica alle impugnazioni cautelari regolate dall'art. 311, salvo richiamo espresso; quindi la data di spedizione non rileva per la tempestività del ricorso cautelare.

  • Sez. U, sent. Bottari (n. 1626/2020)

    Giurisprudenza confermata: per i ricorsi cautelari la presentazione deve avvenire esclusivamente presso la cancelleria competente e la data utile è quella di pervenimento all'ufficio; la spedizione non fa retroagire la tempestività.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente come gravi di motivi di cassazione (vizi di motivazione e travisamento della prova). La Corte non si è pronunciata sul loro merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte non è entrata nel merito dell'interpretazione sostanziale per via dell'inammissibilità formale.

  • artt. 274, 292 lett. c‑bis), 275 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal difensore in tema di esigenze cautelari e valutazione degli elementi difensivi (es. incensuratezza, lavoro, modalità d'acquisto). Anche queste non sono state esaminate nel merito per inammissibilità procedurale.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento alla composizione del Tribunale del riesame; citata per contestualizzare il provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese e, in mancanza di assenza di colpa, la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato la sanzione ritenendo non provata l'assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza richiamata in punto di assenza di colpa: la Corte indica che la condanna è possibile se non è dimostrata giustificazione della tardività; qui è stata ritenuta applicabile per escludere l'assenza di colpa.

Massime di principio

  • Per i ricorsi contro le decisioni del tribunale del riesame (impugnazioni cautelari) il termine di presentazione è perentorio: il termine decorre dalla notificazione e rileva la data di arrivo dell'atto alla cancelleria competente (non la data di spedizione).
  • La modalità di spedizione con raccomandata non fa maturare la tempestività del ricorso se la cancelleria competente riceve l'atto oltre il termine previsto dall'art. 311 c.p.p.; il rischio di inammissibilità grava sul ricorrente.
  • Le impugnazioni cautelari hanno una disciplina procedurale autonoma rispetto alle impugnazioni ordinarie (artt. 582‑583 c.p.p.): occorre seguire esattamente le regole di presentazione previste dall'art. 311.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività e non è provata l'assenza di colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • I vizi di merito (travisamento della prova, errata valutazione delle esigenze cautelari) non vengono esaminati se il giudice rileva una causa di inammissibilità formale: per ottenere l'esame di tali censure è essenziale curare la tempestività e la corretta presentazione del ricorso.
  • La produzione di "motivi nuovi" o di consulenze effettuate successivamente non sanano i vizi procedurali legati alla tempestività di presentazione del ricorso; tali elementi, se rilevanti, devono essere prodotti nei termini e secondo le modalità previste.

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