Sentenza del 20/09/2016 n. 1073 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sanzioni tributarie - Omesso o tardivo versamento - Rimborsonon dovuto - Illegittimità - Art. 3 D.Lgs. 472/1997 - art. 13 D.Lgs. 471/1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. È stata ritenuta illegittima l’applicazione della sanzione per omesso versamento al caso del rimborso non dovuto, poiché l’omesso versamento e l’ottenimento di un rimborso indebito costituiscono fattispecie diverse e non perseguono la medesima ratio sanzionatoria. L’Ufficio non può estendere una sanzione oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione della sanzione prevista per l’omesso o tardivo versamento dell’imposta a un contribuente che aveva ottenuto un rimborso non dovuto. Il ricorrente sosteneva che le due fattispecie fossero diverse e che, in forza del principio di stretta legalità delle sanzioni tributarie, non fosse possibile applicare analogicamente la sanzione prevista per l’omesso versamento a una condotta consistente nella percezione di un rimborso indebito.
Norme richiamate
Art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma esprime il principio di legalità in materia di sanzioni tributarie: una condotta può essere sanzionata soltanto se prevista dalla legge e non è consentita un’estensione analogica della fattispecie sanzionatoria.
Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La disposizione prevede la sanzione per l’omesso o tardivo versamento, totale o parziale, dell’imposta. Tale sanzione non può essere applicata al conseguimento di un rimborso non dovuto, perché si tratta di una condotta distinta.
Massime di principio
- In materia tributaria le sanzioni sono soggette a stretta legalità e tipicità: l’Amministrazione può applicare soltanto la sanzione prevista per la specifica condotta accertata.
- Non è legittimo applicare analogicamente la sanzione per omesso versamento a una fattispecie diversa, come l’ottenimento di un rimborso non dovuto, anche se entrambe producono un effetto finanziario negativo per l’Erario.
- Per valutare la legittimità di una sanzione occorre verificare la corrispondenza concreta tra la condotta del contribuente e gli elementi costitutivi della fattispecie sanzionata.
- La diversità tra mancato pagamento di un debito tributario e percezione indebita di una somma rimborsata impedisce di presumere automaticamente l’applicabilità della stessa sanzione.
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