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Ordinanza

Ordinanza n. 185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01827/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro i pareri e dinieghi di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di due unità abitative

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La proprietaria ha impugnato i provvedimenti comunali recanti il parere contrario e il diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica per la costruzione di due abitazioni unifamiliari. In primo grado aveva dedotto la violazione degli artt. 146 e 148 del d.lgs. 42/2004, dei principi in materia edilizia e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà. In appello ha contestato la sentenza del TAR, sostenendo che l’area fosse sottratta al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. b), del d.lgs. 42/2004, poiché inserita, alla data del 6 settembre 1985, in una zona territoriale omogenea diversa dalle zone A e B e ricompresa in un piano pluriennale di attuazione, le cui previsioni sarebbero state concretamente realizzate. Ha inoltre dedotto che il verificatore avesse erroneamente utilizzato gli atti formati nell’ambito dell’adeguamento del PUG al PPTR, anziché accertare autonomamente lo stato dei luoghi alla data rilevante; che non fosse stata eseguita la verifica quantitativa prevista dall’art. 6, comma 2, della l.r. Puglia n. 6/1979; e che l’accertamento fosse stato compiuto con riferimento al singolo lotto, anziché all’intera maglia urbanistica. Ha contestato, infine, l’applicazione del regime del PPTR a istanze presentate anteriormente alla sua definitiva entrata in vigore.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso definitivamente l’appello. Ha ritenuto insufficiente la verificazione svolta in primo grado, perché il verificatore aveva dedotto la mancata concreta realizzazione delle previsioni del piano principalmente dagli atti propedeutici all’adeguamento del PUG al PPTR, senza svolgere una specifica verifica autonoma e quantitativa dello stato dei luoghi alla data del 6 settembre 1985. Tale data è quella rilevante ai fini dell’applicazione dell’eccezione prevista dall’art. 142, comma 2, lett. b), del d.lgs. 42/2004. Il Collegio ha inoltre chiarito che la verifica deve essere condotta secondo i criteri dell’art. 6, comma 2, della l.r. Puglia n. 6/1979, considerando la volumetria esistente rispetto a quella realizzabile e riferendo l’accertamento all’intera maglia urbanistica o tessuto edificato, non al solo lotto individuale. Ha quindi disposto un supplemento di verificazione, affidato al Responsabile del Politecnico di Bari – Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, con facoltà di avvalersi di un delegato o collaboratore qualificato. La verifica dovrà accertare lo stato di esecuzione del PPA al 6 settembre 1985 e considerare anche la situazione esistente alla data dell’istanza del 11 dicembre 2014, mediante verifica geometrica. Sono stati disciplinati termini, partecipazione dei tecnici di fiducia, deposito della relazione preliminare e finale e anticipazione del compenso a carico dell’appellante. Ogni decisione sulle eccezioni, sul merito e sulle spese è stata riservata; la sentenza del TAR non è stata né confermata né riformata.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. 42/2004

    La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.

    L’applicabilità dell’eccezione richiede l’accertamento concreto dello stato di realizzazione delle previsioni del piano alla data del 6 settembre 1985, non desumibile automaticamente da atti amministrativi successivi o propedeutici all’adeguamento del piano urbanistico.

  • art. 6, comma 2, l.r. Puglia n. 6/1979, come modificato dalla l.r. Puglia n. 66/1979

    Si intendono tessuti edificati le maglie (aree delimitate dalle indicazioni dello strumento urbanistico) nelle quali la volumetria esistente risulti almeno pari ai due terzi della volumetria realizzabile, riveniente dalle previsioni dello strumento urbanistico generale.

    La verifica della concreta realizzazione deve utilizzare parametri quantitativi e deve essere riferita alla maglia urbanistica o al tessuto edificato, non al singolo lotto.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale disciplina generale dell’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 148 d.lgs. 42/2004

    Richiamato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta nel ricorso di primo grado.

  • art. 38, comma 5, NTA del PPTR Puglia

    Invocato dall’appellante in relazione ai termini e agli effetti dell’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR; la questione non è stata definitivamente decisa nell’ordinanza.

  • art. 106 NTA del PPTR Puglia

    Invocato dall’appellante per sostenere l’applicabilità temporale della disciplina paesaggistica; la questione è rimasta impregiudicata.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione dal vincolo paesaggistico prevista dall’art. 142, comma 2, lett. b), del d.lgs. 42/2004, la concreta realizzazione delle previsioni di un piano pluriennale di attuazione deve essere verificata con riferimento alla situazione effettiva esistente alla data del 6 settembre 1985.
  • L’accertamento della concreta realizzazione delle previsioni urbanistiche non può essere sostituito dal richiamo ad atti amministrativi successivi, formati nell’ambito dell’adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico; tali atti non esonerano il giudice o il verificatore dall’autonoma verifica dello stato dei luoghi alla data legislativamente rilevante.
  • I parametri per verificare la concreta attuazione del piano devono essere quelli dell’art. 6, comma 2, della l.r. Puglia n. 6/1979, inclusa la verifica del rapporto tra volumetria esistente e volumetria realizzabile.
  • La verifica della concreta edificazione deve essere riferita alla maglia urbanistica o al tessuto edificato, cioè all’area omogenea individuata dallo strumento urbanistico e composta da più lotti, e non può essere limitata al singolo lotto oggetto dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiDestinazioni d'uso e zone omogeneeIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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