Cassazione Civile, Ordinanza n. 01876/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione la plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno, ritenendolo in parte edificabile. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la pretesa fiscale, osservando che il terreno ricadeva in zona a destinazione residenziale e che i vincoli insistenti sull’area non ne mutavano la destinazione edificabile. In Cassazione la ricorrente denunciava violazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR e dell’art. 36, comma 2, d.l. 223/2006, sostenendo che la mera collocazione in zona residenziale non bastava a qualificare il terreno come edificabile, dovendosi invece considerare i vincoli di inedificabilità derivanti dallo strumento urbanistico e dalla legge (verde privato, viabilità di progetto, fascia di rispetto ferroviaria e vincoli idrogeologici), che avrebbero escluso anche la potenzialità edificatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che, ai fini della tassazione della plusvalenza da cessione di terreni edificabili, non rilevano le aree comprese in fasce di rispetto stradale o ferroviario solo se queste determinano una vera e propria inedificabilità legale; tuttavia, nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che il terreno era comunque potenzialmente edificabile, come risultava dal certificato di destinazione urbanistica, e che i vincoli erano stati considerati dalle parti nella determinazione del prezzo, il quale appariva incompatibile con il valore di un terreno agricolo. Ne è seguito il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
la plusvalenza da cessione di terreni edificabili è imponibile ai fini IRPEF; la qualificazione del terreno va valutata alla luce della sua effettiva capacità edificatoria e delle eventuali cause di inedificabilità legale.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248
richiamato come norma rilevante per la qualificazione fiscale dei terreni edificabili ai fini della plusvalenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo in relazione al deposito di memoria nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della plusvalenza IRPEF da cessione di terreno, la nozione di area edificabile non dipende solo dalla destinazione urbanistica astratta, ma richiede di verificare se il bene conservi una concreta o legale capacità edificatoria.
- I vincoli di rispetto stradale o ferroviario escludono la tassazione della plusvalenza solo quando comportino una reale e assoluta inedificabilità; se incidono soltanto sulla misura o sulle modalità di edificazione, il terreno può restare fiscalmente edificabile.
- Anche in presenza di vincoli apparentemente assoluti, occorre accertare se esistano compensazioni urbanistiche o maggiorazioni di indici edificatori utili anche al cedente.
- Il prezzo effettivamente pattuito nella compravendita può costituire un indice sintomatico della potenzialità edificatoria del terreno, specie quando sia incompatibile con il valore di un suolo agricolo.
- L’accertamento circa la concreta potenzialità edificatoria del terreno e l’incidenza dei vincoli sul prezzo è un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.
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