Cassazione Penale, Sentenza n. 21680/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di 81 cinture esposte per la vendita recanti la dicitura Vera Pelle e 100% Vera Pelle ritenuta impropria ai sensi del d.lgs. 9 giugno 2020, n. 68; l'indagata è accusata ai sensi dell'art. 515 c.p. I motivi di ricorso: (i) violazione degli artt. 324 comma 6 e 309 commi 9-10 c.p.p. per mancata notifica dell'avviso di udienza almeno tre giorni prima; (ii) carenza del fumus commissi delicti e inosservanza dei presupposti del sequestro (catena di custodia), con travisamento dei fatti (art. 321 c.p.p.); (iii) nullità del verbale di elezione di domicilio e del verbale di sequestro per mancata traduzione in lingua cinese, con richiamo agli artt. 143, 178 lett. c) c.p.p. e agli artt. 24 comma 2 e 111 comma 3 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse dell'odierna ricorrente: dalle risultanze del verbale emerge che le 81 cinture erano di proprietà della società Italy Fashion Nuova Shangai S.n.c. e non della ricorrente, la quale aveva depositato il ricorso in proprio senza indicare elementi di fatto e diritto che dimostrassero il concreto e attuale interesse a ottenere la restituzione dei beni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'indagato non titolare del bene può impugnare solo se prova la relazione con la cosa che giustifichi la restituzione; non essendo stato fornito alcun elemento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 515 cod. pen.
Norma sostanziale contestata: vieta di indicare impropriamente caratteristiche merceologiche tali da indurre in errore l'acquirente; invocata per la qualificazione del fatto (etichette Vera Pelle non corrispondenti alla composizione).
d.lgs. 9 giugno 2020, n. 68
Regolamentazione sull'uso del termine pelle; la Corte rileva che l'apposizione di 'Vera Pelle' era incompatibile con la composizione effettiva dei prodotti, secondo l'accusa.
art. 322 cod. proc. pen.
Disciplina della legittimazione a richiedere il riesame del provvedimento cautelare; la Corte ha applicato il principio che chi non è proprietario del bene deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione per avere interesse ad impugnare.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma sulle censure proponibili in Cassazione; citata come riferimento ai motivi di violazione di norme di procedura dedotti nel ricorso, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità.
artt. 324 comma 6 e 309 commi 9-10 cod. proc. pen.
Norme relative alle notifiche e comunicazioni processuali (avviso di udienza); il ricorso deduceva mancata notifica, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva a causa della carenza di interesse.
art. 321 cod. proc. pen.
Regole sul sequestro preventivo e sul fumus commissi delicti; il ricorso contestava la carenza del fumus e la catena di custodia, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità.
art. 143 cod. proc. pen. e art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiami procedurali relativi alla nullità dei verbali per vizi formali; invocati per la mancata traduzione, ma non valutati nel merito dalla Corte per carenza di interesse.
art. 24 comma 2 Cost. e art. 111 comma 3 Cost.
Principi costituzionali sulla tutela dei diritti della difesa e sulla comprensibilità degli atti per l'imputato straniero; invocati in relazione alla presunta mancata traduzione, senza esame di merito per inammissibilità.
artt. 568 comma 4 e 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Rinvio alle regole sull'onere di dedurre i fatti e le ragioni che fondano l'interesse ad impugnare; la Corte ha richiamato l'obbligo dell'impugnante di indicare elementi che provino il rapporto con la cosa sequestrata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per liquidare la sanzione equitativa di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per impugnare un sequestro reale non è sufficiente la qualifica di indagato: chi non è proprietario del bene deve provare un interesse concreto e attuale, ossia la relazione con la cosa che giustifichi la restituzione.
- Se si agisce in proprio pur essendo legale rappresentante di una società proprietaria del bene, è necessario spiegare e documentare la titolarità o altra relazione giuridica concreta con gli oggetti sequestrati per evitare l'inammissibilità per carenza di interesse.
- Le eccezioni di natura procedurale (mancata notifica, vizi di forma, mancata traduzione) vanno comunque formulate con riferimento all'interesse dell'impugnante; se manca l'interesse la Corte non entra nel merito delle nullità o delle violazioni procedurali.
- Il ricorrente ha l'onere di dedurre i fatti e gli elementi di diritto che dimostrino il suo diritto alla restituzione; la semplice contestazione del fumus o delle modalità del sequestro, senza collegamento con l'effettiva possibilità di ottenere la restituzione, espone al rigetto per inesistenza dell'interesse.
- Presentare ricorso privo di interesse può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche se non si ravvisa colpa grave nella proposizione.
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