Cassazione Civile, Ordinanza n. 30308/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un ente esponenziale di beni di uso civico aveva adito il Commissario per gli usi civici lamentando che un tratto di elettrodotto insistesse su terreni del proprio demanio civico e chiedendo l’accertamento dell’occupazione abusiva, previa determinazione della qualitas soli. Sosteneva che l’utilizzazione per finalità diverse da quelle agro-silvo-pastorali richiedesse l’autorizzazione al mutamento di destinazione prevista dalla disciplina sugli usi civici e la correlata autorizzazione paesaggistica. Nel corso del giudizio, il Commissario aveva ritenuto che la normativa sopravvenuta avesse introdotto una presunzione generale di compatibilità degli elettrodotti con gli usi civici. L’ente ha allora proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., chiedendo che fosse affermata la giurisdizione commissariale e che si dichiarasse non venuto meno il potere del giudice speciale di accertare l’abusività dell’occupazione con riferimento al periodo anteriore alla legge sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha rilevato che non esisteva un reale conflitto sulla giurisdizione: il ricorso era stato proposto dalla stessa parte che aveva scelto il giudice speciale, senza che le controparti contestassero tale scelta. Inoltre, la questione sollevata concerneva in sostanza l’applicabilità della normativa sopravvenuta e la tutela della posizione soggettiva dedotta in giudizio, profili qualificati come questioni di merito e quindi rimessi alla cognizione del Commissario per gli usi civici originariamente adito. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione
Il regolamento preventivo è esperibile, ma è inammissibile per difetto di interesse quando non vi sia un ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito.
art. 12, comma 2, L. n. 1766/1927
autorizzazione prevista per il mutamento di destinazione
È richiamato come disciplina che, secondo la prospettazione della parte, sarebbe necessaria per l’utilizzazione del bene civico per fini diversi da quelli agro-silvo-pastorali.
art. 3, comma 3, L. n. 168/2017
destinazione agro-silvo-pastorale
È indicato quale parametro della destinazione dei beni collettivi rispetto al quale si assumeva la difformità dell’occupazione.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
autorizzazione paesaggistica
È evocato come ulteriore titolo autorizzatorio connesso alla rilevanza paesistica dei beni di uso civico.
art. 142, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
rilevanza paesistica dei beni di uso civico
È richiamato quale disposizione che rende paesaggisticamente rilevanti i beni di uso civico.
art. 13-bis L. n. 34/2022
La Corte non ne affronta il merito applicativo, ma osserva che la questione della sua applicabilità incide sul merito della controversia e non sulla giurisdizione.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non prospetti un effettivo dubbio sulla giurisdizione del giudice adito e le altre parti non ne contestino la competenza giurisdizionale.
- Le questioni relative alla tutela sostanziale della posizione dedotta in giudizio, inclusa l’applicabilità di una normativa sopravvenuta al rapporto controverso, attengono al merito e non alla giurisdizione.
- Quando la controversia resta interna all’ambito del giudice speciale originariamente adito, il regolamento di giurisdizione non può essere utilizzato per ottenere un anticipato sindacato sulla fondatezza della domanda o sull’efficacia della disciplina sopravvenuta.
- L’interesse al regolamento di giurisdizione richiede un contrasto reale sulla ripartizione della giurisdizione, non la mera esigenza di chiarire in via preventiva il regime sostanziale applicabile.
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