Cassazione Penale, Sentenza n. 29067/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'insufficiente motivazione del Tribunale in ordine all'attualità del pericolo di recidivanza: il Tribunale si era limitato a richiamare la "biografia criminale" dell'indagato (precedenti, ultimo del 2015) senza motivare specificamente perché, nonostante il tempo trascorso dall'evento contestato (15/06/2021) fino all'adozione della misura (26/01/2023), sussistesse ancora il pericolo attuale di reiterazione richiesto dall'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Catania per un nuovo esame specifico e motivato sull'attualità delle esigenze cautelari. La Corte ha precisato che il giudice della cautela deve effettuare una valutazione prognostica dettagliata della possibilità di reiterazione, tenendo conto del tempo trascorso, delle modalità della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale; data la distanza temporale tra fatto e misura, era richiesta una motivazione particolarmente rigorosa che nel provvedimento impugnato mancava.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
La Corte interpreta la norma richiamando il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione: non basta la gravità del reato o i precedenti in re ipsa, ma occorre una valutazione prognostica sull'effettiva persistenza del pericolo al momento dell'adozione della misura, con particolare attenzione al tempo trascorso dai fatti
legge 16 aprile 2015, n. 47
articoli 1 e 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche all'art. 274 c.p.p.)
La novella ha rafforzato l'onere motivazionale del giudice introducendo espressamente il requisito dell'attualità sia per il pericolo di fuga che per il pericolo di reiterazione; impone che tali esigenze non siano desunte automaticamente dalla gravità del titolo di reato, ma dimostrate con elementi specifici, valutando il rilievo del tempo trascorso
Massime di principio
- Il giudice che applica una misura cautelare deve motivare specificamente l'attualità del pericolo di reiterazione, con valutazione prognostica che consideri tempo trascorso, modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale
- Il solo richiamo ai precedenti penali non è sufficiente, soprattutto se è trascorso tempo significativo dall'ultimo episodio: occorrono elementi idonei a dimostrare la persistenza del rischio al momento dell'adozione della misura
- L'elemento temporale è cruciale: maggiore è la distanza tra fatto e misura, più rigorosa deve essere la motivazione sulle esigenze cautelari
- L'attualità del pericolo non va intesa come imminenza, ma come continuità del periculum libertatis verificata rispetto al momento decisionale
- Difesa: nelle impugnazioni va valorizzato il tempo intercorso e chiesto al giudice una motivazione prognostica puntuale; Accusa/PM: se chiede misura cautelare deve fornire elementi concreti che giustifichino la persistenza del rischio
- Se la motivazione è carente il rimedio sarà l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio limitato alla verifica dell'attualità delle esigenze cautelari
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