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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36077/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 23/11/2023 che ha dichiarato non validamente espiata la pena indicata nel provvedimento di cumulo (9/3/2015) e ha determinato la sanzione residua in 2 anni, 4 mesi e 25 giorni, con revoca dell'affidamento in prova. Il ricorrente deduce: (i) vizio di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la revoca, notificato al difensore d'ufficio nominato per il procedimento di revoca anziché ai difensori di fiducia che lo avevano assistito per l'ammissione all'affidamento; (ii) illegittimità della pronuncia con effetto retroattivo basata su un comportamento criminoso commesso da Noviello dopo la scadenza dell'affidamento, che secondo il ricorrente non poteva essere utilizzato per valutare negativamente l'esito del periodo di prova tanto tempo dopo la sua conclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestata infondatezza. Ha ritenuto regolare la notifica all'avvocato d'ufficio poiché la nomina del difensore di fiducia nel procedimento di ammissione all'affidamento non produce effetti nel procedimento per la revoca della misura. Sulla questione sostanziale, la Corte ha confermato il principio per cui comportamenti posti in essere dopo la cessazione dell'affidamento, purché anteriori alla formulazione del giudizio sull'esito della prova, possono essere considerati come indizi significativi (per qualità e gravità) del mancato raggiungimento degli obiettivi rieducativi; il Tribunale deve però valutare globalmente la condotta durante l'affidamento, l'entità e la distanza temporale del fatto successivo e, se il fatto successivo non è ancora oggetto di condanna definitiva, accertarne l'effettiva ascrivibilità e la rilevanza rispetto all'esperimento. Per questi motivi il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. come richiamato alla luce della sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale).

Norme richiamate

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'effetto conseguente alla declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende). La Corte applica la norma dopo aver ritenuto il ricorso inammissibile ma non proposto in colpa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Usata per escludere che il ricorso sia stato proposto in colpa e giustificare comunque l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. in relazione all'inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1 e Sez. U.)

    Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019 (Marku); Sez. 1, n. 24938 (Mihalachi); Sez. 1, n. 12900 del 06/03/2009 (De Santis); Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002 (Martola); Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018 (Figgini); Sez. 1, n. 3727 del 09/01/2009 (Barbella)

    Conferma dei principi: (a) la nomina di difensore di fiducia nella fase di ammissione all'affidamento non produce effetti automatici nel procedimento per la revoca della misura; la notifica al difensore d'ufficio per la revoca è rituale; (b) per la valutazione dell'esito dell'affidamento possono essere considerati anche comportamenti successivi alla cessazione della misura ma anteriori al giudizio sull'esito, purché il Tribunale effettui una valutazione complessiva e, se necessario, accerti l'eventuale attribuibilità del fatto non ancora definitivamente giudicato.

Massime di principio

  • La notifica relativa al procedimento di revoca dell'affidamento al difensore d'ufficio, anche se diversi dai difensori di fiducia nominati nella fase di ammissione, si considera regolare: la nomina di difensore di fiducia per l'ammissione non vincola il procedimento di revoca.
  • Comportamenti criminosi successivi alla cessazione dell'affidamento possono essere presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza nella valutazione dell'esito della prova; servono come indizi sulla riuscita dell'azione rieducativa, valutati nella loro gravità, natura e distanza temporale rispetto all'affidamento.
  • Quando il fatto successivo integra reato non ancora oggetto di condanna definitiva, il Tribunale deve esaminarlo autonomamente per verificarne l'effettiva ascrivibilità e la possibile connessione con l'espletamento della misura, prima di attribuirgli incidenza sulla riuscita dell'affidamento.
  • La valutazione del Tribunale deve essere complessiva: si confrontano la condotta tenuta durante l'affidamento con l'effettiva entità e le caratteristiche del fatto successivo e il suo nesso con l'esperimento rieducativo.
  • In caso di ricorso in cassazione dichiarato inammissibile, se non v'è colpa grave nella proposizione, il ricorrente può comunque essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale.

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