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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1208

Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto

Normativa europea32024R1208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna integralmente l’allegato III della direttiva 2000/14/CE sui metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a operare all’aperto. L’intervento risponde alla necessità di allineare i metodi di prova al progresso tecnico e alla normazione europea, mantenendo però la comparabilità con i livelli di potenza sonora ammissibili già fissati per alcune categorie. È previsto un differimento dell’applicazione al 22 maggio 2025 e un periodo transitorio per evitare oneri amministrativi e problemi di conformità per i prodotti già immessi sul mercato.

Modifica la direttiva 2000/14/CE aggiornando i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti e ai loro mandatari stabiliti nell’Unione, nonché agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda la valutazione della conformità e i controlli. Riguarda le macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto rientranti nell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/14/CE, incluse quelle che ricadono anche nella direttiva 2006/42/CE, per le quali le emissioni acustiche devono essere misurate secondo i metodi della direttiva 2000/14/CE. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 22 maggio 2025; per alcune relazioni tecniche e modelli immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data è previsto un regime transitorio fino al 22 maggio 2028. È prevista una clausola di comparabilità per i prodotti dell’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE fino all’aggiornamento dei livelli di potenza sonora ammissibili.

Regolamento delegato (UE) 2024/1208 – aggiornamento dei metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto

Il regolamento delegato interviene sulla direttiva 2000/14/CE per aggiornare l’allegato III relativo ai metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di allineare i metodi di prova al progresso tecnico e alla normazione europea, nonché di garantire la coerenza con gli obblighi di valutazione e informazione previsti anche dalla direttiva 2006/42/CE.

Finalità e contesto normativo

Il sistema originario della direttiva 2000/14/CE collega l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine e attrezzature alla dichiarazione del livello di potenza sonora garantito, calcolato secondo l’allegato III. Poiché la tabella dei livelli di potenza sonora ammissibili dell’articolo 12 è stata aggiornata nel tempo, ma i metodi di misurazione erano rimasti sostanzialmente fermi al 2000, il regolamento mira a riallineare le modalità di prova alla tecnica attuale. I considerando evidenziano anche il rischio che metodi diversi producano valori non pienamente comparabili e incidano sulla conformità dei prodotti; per questo viene prevista una disciplina transitoria e una regola specifica di comparabilità.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda i fabbricanti e i loro mandatari stabiliti nell’Unione, oltre a organismi notificati e autorità di vigilanza del mercato quando operano nell’ambito delle procedure di conformità e controllo. L’oggetto è costituito dalle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto rientranti nella direttiva 2000/14/CE; il testo richiama anche i casi in cui i prodotti ricadano contemporaneamente nella direttiva 2006/42/CE, precisando che le emissioni acustiche devono comunque essere misurate secondo i metodi imposti dalla direttiva 2000/14/CE.

Entrata in vigore, applicazione e transizione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 22 maggio 2025. L’allegato introduce inoltre un periodo transitorio importante: per i modelli il cui primo esemplare sia stato immesso in commercio o messo in servizio prima del 22 maggio 2025, le relazioni tecniche basate sulla versione precedente dell’allegato III restano accettate, ai fini della valutazione della conformità e della documentazione tecnica, fino al 22 maggio 2028.

Regola di comparabilità per l’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE

Un passaggio centrale del nuovo allegato riguarda i prodotti soggetti ai livelli di potenza sonora ammissibili dell’articolo 12. Se l’applicazione dei nuovi metodi di misurazione porta a un esito diverso sulla conformità rispetto alla precedente versione dell’allegato III, i fabbricanti devono continuare a utilizzare, fino all’aggiornamento dei livelli ammissibili, i metodi precedenti sia per il livello di potenza sonora misurato sia per quello garantito. La stessa logica si estende agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza del mercato, che devono utilizzare il metodo precedente nelle prove richieste dalla procedura di valutazione della conformità.

Struttura del nuovo allegato III

Il nuovo allegato III è organizzato in una parte introduttiva, una parte A contenente le norme di base generali e una parte B con metodi di prova specifici per ciascuna categoria di macchine o attrezzature. L’allegato chiarisce che la parte A si applica come regola generale e che la parte B integra tali regole tenendo conto delle caratteristiche delle singole categorie; in caso di conflitto, prevale la parte B. Quando un metodo specifico non è applicabile a determinati modelli della stessa categoria, il livello di potenza sonora garantito va determinato applicando le sole norme di base della parte A.

Norma di base comune e condizioni di prova

La parte A impone, come riferimento generale, la norma EN ISO 3744:2010 per la determinazione del livello di potenza sonora LWA, salvo le specifiche generali e le diverse indicazioni della parte B. Sono dettagliate le condizioni di prova per sorgenti con ventole, per prove a vuoto e a carico, per macchine a batteria, per macchine alimentate da rete o generatore, e per macchine dotate di più motori o più ventole. Le ventole devono essere in funzione durante la prova; in alcuni casi possono operare alla massima velocità o, per le ventole a variazione continua, a una velocità non inferiore al 70 % della massima.

Misurazioni, ripetizioni e documentazione tecnica

La misurazione del livello di pressione sonora superficiale deve essere effettuata almeno tre volte. Se almeno due valori differiscono non oltre 1 dB, il dato è considerato sufficientemente stabile; diversamente, le misurazioni vanno ripetute finché si ottengono due valori entro tale margine. Il resoconto di prova deve includere i dati tecnici necessari per identificare la sorgente di rumore, i metodi utilizzati e i risultati ottenuti, con arrotondamento del livello di potenza sonora ponderato A all’intero più vicino. Se, per il regime transitorio, vengono usati anche i metodi della precedente versione dell’allegato III, il resoconto deve riportare i dati relativi a entrambe le misurazioni.

Prove specifiche per categorie di macchine

La parte B elenca in modo analitico numerose categorie di prodotti e, per ciascuna, rinvia a norme tecniche specifiche o descrive condizioni operative dedicate. Tra i casi trattati figurano macchine da cantiere e da movimento terra, attrezzature per il taglio, la compattazione, la perforazione e la demolizione, macchine per la cura del verde, autospazzatrici, veicoli per rifiuti, impianti frigoriferi montati su veicolo, gruppi elettrogeni, motopompe e altre apparecchiature. In alcuni casi il metodo rinvia integralmente a norme EN/ISO; in altri, il regolamento stabilisce parametri di prova puntuali, come tempo di osservazione, configurazione della macchina, condizioni di carico, numero dei microfoni, superficie di misurazione, correzione del rumore ambientale o modalità di funzionamento dei componenti.

Aspetti pratici rilevanti per gli operatori

Per gli operatori economici il regolamento comporta principalmente l’aggiornamento dei protocolli di prova, della documentazione tecnica e delle procedure di valutazione della conformità. Gli operatori devono verificare, per ciascuna categoria di prodotto, quale norma specifica o quale combinazione di norme generali e particolari si applica, e tenere conto del periodo transitorio per i modelli già commercializzati prima del 22 maggio 2025. Sul piano applicativo, il testo è rilevante soprattutto per chi immette sul mercato macchine e attrezzature outdoor soggette alla disciplina sul rumore ambientale, nonché per i soggetti che effettuano test, certificazioni e controlli di conformità.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato III della direttiva 2000/14/CE

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III della direttiva 2000/14/CE con l’allegato del regolamento, che contiene il nuovo metodo di misurazione del rumore aereo per le macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Finalità dell’aggiornamento tecnico

I considerando chiariscono che i metodi di misurazione originari non erano stati aggiornati dopo l’adozione della direttiva 2000/14/CE e che occorre allinearli al progresso tecnico e alla normazione europea, anche per coerenza con gli obblighi informativi già previsti dalla direttiva 2006/42/CE.

Regola di comparabilità per i prodotti dell’articolo 12

Per le macchine e attrezzature soggette all’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE, qualora i nuovi metodi producano esiti diversi sulla conformità rispetto ai metodi precedenti, fino alla modifica dei livelli di potenza sonora ammissibili i fabbricanti devono continuare a determinare livello di potenza sonora misurato e garantito secondo la versione dell’allegato III applicabile prima del 22 maggio 2025. In tale ipotesi, anche gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato devono usare i metodi precedenti nelle prove richieste dalla procedura di valutazione della conformità.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 22 maggio 2025.

Regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato

L’allegato prevede che, per i modelli il cui primo esemplare sia stato immesso in commercio o messo in servizio prima del 22 maggio 2025, le relazioni tecniche basate sui metodi della precedente versione dell’allegato III siano accettate ai fini della valutazione della conformità e della documentazione tecnica fino al 22 maggio 2028.

Norma generale di misurazione e standard EN ISO 3744:2010

La parte A dell’allegato stabilisce che, salvo diversa previsione, i fabbricanti o i loro mandatari nell’Unione applicano la norma EN ISO 3744:2010 per determinare il livello di potenza sonora LWA, integrata dalle specifiche generali dell’allegato e dagli eventuali metodi specifici della parte B.

Modalità di prova: condizioni operative, ventilazione e macchine multicomponente

La parte A disciplina il funzionamento della sorgente durante la prova, includendo regole sulla velocità delle ventole, sulle prove a vuoto, sulle prove a carico, sulle macchine ad azionamento manuale e sui casi con più motori o più ventole. Sono previste anche prescrizioni su alimentazione elettrica, carica delle batterie, regime minimo, stabilizzazione termica e divieto di utilizzare dispositivi di segnalazione sonora durante la misurazione a carico.

Determinazione del livello di pressione sonora superficiale e resoconto di prova

La misurazione va effettuata almeno tre volte; se almeno due valori differiscono non oltre 1 dB non sono richiesti ulteriori rilievi, altrimenti si prosegue finché due valori differiscono non oltre 1 dB. Il valore da utilizzare nel calcolo del livello di potenza sonora è la media aritmetica dei due valori più elevati entro 1 dB. Il resoconto di prova deve contenere i dati tecnici, i metodi e i dati acustici usati, con arrotondamento del valore LWA all’intero più vicino.

Correzione del rumore ambientale K2A

La correzione K2 A è determinata secondo EN ISO 3744:2010, punto 4.3; se K2 A ≤ 0,5 dB è trascurabile, mentre se K2 A > 4 dB l’ambiente di prova non è conforme e deve essere modificato. Per i singoli metodi della parte B si applicano, ove previste, regole speciali di correzione del rumore ambientale.

Metodi specifici per categorie di macchine e attrezzature

La parte B contiene i metodi di prova specifici per numerose categorie di macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, rinviando in molti casi a norme armonizzate o norme ISO/EN puntuali. Sono disciplinati, tra gli altri, piattaforme di accesso aereo, decespugliatori, seghe, motoseghe, compattazione, motocompressori, martelli demolitori, betoniere, impianti frigoriferi montati su veicolo, escavatori, gru, autospazzatrici, veicoli per rifiuti, frese da asfalto, tosaerba, trituratrici/cippatrici, frese da neve, motopompe, gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura.

Deroga temporanea per modelli già commercializzati prima del 22 maggio 2025

Per i prodotti dell’articolo 12, se i metodi nuovo e precedente portano a risultati diversi sulla conformità, i fabbricanti devono usare il metodo precedente fino alla modifica dei livelli di potenza sonora ammissibili; in tal caso anche gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato devono utilizzare il metodo precedente ove richiesto dalla procedura di valutazione della conformità.

Come è indicizzato

Materieambientemercato internonormazione tecnicasicurezza dei prodottirumore ambientale

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