Regolamento (UE) 2023/2513
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2513 della Commissione, del 16 novembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva triflusulfuron-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del triflusulfuron-metile, sostanza attiva usata nei prodotti fitosanitari, perché non sono stati dissipati i motivi di preoccupazione emersi nella valutazione scientifica. La Commissione richiama in particolare i rischi di contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti tossicologicamente rilevanti e la presenza di proprietà di interferente endocrino non compatibili con i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Di conseguenza, la sostanza è soppressa dall’elenco delle sostanze attive approvate e gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti che la contengono entro il 20 febbraio 2024. È inoltre possibile, se concessa, una tolleranza nazionale fino al 20 agosto 2024.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva triflusulfuron-metile e conseguente modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva triflusulfuron-metile, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide quindi sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza negli Stati membri dell’Unione europea, con effetti anche sulle eventuali misure transitorie e sui periodi di tolleranza concessi a livello nazionale. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell’approvazione del triflusulfuron-metile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2513 della Commissione conclude la procedura di rinnovo relativa al triflusulfuron-metile, sostanza attiva iscritta in origine nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e poi trasfusa nell’elenco delle sostanze approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione adotta il provvedimento dopo la valutazione scientifica dell’EFSA e il confronto con il richiedente, rilevando che non risultano soddisfatti i criteri per il rinnovo previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contesto della valutazione e motivi del rigetto
La domanda di rinnovo era stata presentata alla Francia, quale Stato membro relatore, e alla Danimarca, quale Stato membro correlatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente aveva depositato i fascicoli supplementari e il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo era stato trasmesso all’EFSA e alla Commissione; la Francia aveva già proposto di non rinnovare l’approvazione.
L’EFSA, nelle conclusioni del 1º aprile 2022, ha evidenziato due profili principali di criticità:
- il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti tossicologicamente rilevanti del triflusulfuron-metile, in particolare IN-JU122, con superamento previsto della soglia di 0,1 μg/l in tutte le condizioni geoclimatiche considerate;
- la presenza di proprietà di interferente endocrino potenzialmente nocive per l’uomo, con impossibilità di dimostrare un’esposizione trascurabile, anche per la possibile presenza di residui nelle colture a rotazione.
La Commissione rileva inoltre che non è stato possibile completare la valutazione del rischio alimentare e che le argomentazioni del richiedente non sono state sufficienti a rimuovere le preoccupazioni emerse.
Esclusione della deroga per grave emergenza fitosanitaria
Nel valutare l’eventuale applicazione della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione considera che non sia stata dimostrata una grave emergenza fitosanitaria non contenibile con altri mezzi. Pur riconoscendo che per alcuni usi e in alcuni Stati membri le alternative chimiche possono essere limitate, il testo sottolinea la disponibilità di metodi non chimici, come il diserbo meccanico, e la possibilità di ricorrere anche al riconoscimento reciproco di prodotti alternativi autorizzati in altri Stati membri ai sensi dell’articolo 40 del medesimo regolamento. Pertanto non si applica la deroga e resta ferma la conclusione negativa sul rinnovo.
Effetti normativi: soppressione dall’elenco delle sostanze approvate
La conseguenza immediata è la soppressione del triflusulfuron-metile dall’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In pratica, la sostanza non resta più tra le sostanze attive approvate a livello UE per l’uso nei prodotti fitosanitari.
Misure transitorie per gli Stati membri
Per consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità nazionali, il regolamento impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triflusulfuron-metile entro il 20 febbraio 2024. Inoltre, se uno Stato membro concede un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve concludersi entro il 20 agosto 2024.
Rapporti con altri atti e possibilità di una nuova domanda
Il regolamento richiama la proroga del periodo di approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480, che aveva esteso l’approvazione fino al 31 dicembre 2023 per completare la procedura di rinnovo. La Commissione precisa infine che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del triflusulfuron-metile ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’articolo 1 stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva triflusulfuron-metile non è rinnovata, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo, nell’allegato, parte A, la riga 289 relativa al triflusulfuron-metile.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triflusulfuron-metile entro il 20 febbraio 2024.
Periodo di tolleranza
L’articolo 4 prevede che l’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scada entro il 20 agosto 2024.
Entrata in vigore
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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