Cassazione Penale, Sentenza n. 07609/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che ha riformato parzialmente le condanne di primo grado nel procedimento concernente la cosca di 'ndrangheta operante a Taurianova e reati connessi (estorsioni, intestazioni fittizie, favoreggiamento della latitanza, reati in materia di armi, ecc.). I principali motivi dedotti: per i Conforti la illegittima riqualificazione in favoreggiamento previsto dall'art.371-bis cod. pen. poiche le dichiarazioni erano rese alla polizia giudiziaria e non al pubblico ministero; per Caruso e la societa la illegittima confisca disposta nonostante proscioglimento per prescrizione (problema della distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa e della necessita di condanna definitiva); per Hanganu censure sulla valutazione probatoria e dedotta prescrizione per il reato di detenzione arma; per Monterosso, Rettura e Fedele contestazioni sulla fondatezza degli indizi (uso di positioning/GPS, travisamento intercettazioni) e sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416-bis comma 1; per Scariato censure sulla mancanza di elementi individualizzanti e travisamento delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato decisioni differenziate: - ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in favore di CONFORTI FRANCESCO e CONFORTI LUIGI perché il fatto loro ascritto non integra il reato previsto dall'art.371-bis cod. pen. in quanto le dichiarazioni sono state rese alla polizia giudiziaria e non al pubblico ministero; - ha annullato senza rinvio la sentenza in relazione alla posizione di HANGANU ELENA per intervenuta prescrizione quanto al reato di detenzione dell'arma; - ha ritenuto fondati i ricorsi di CARUSO ENRICO e della SOCIETA' CAR.SPO. Costruzioni Edili Immobiliare s.r.l. in punto di confisca, disponendo l'annullamento con rinvio della parte relativa alla confisca e ordinando un nuovo esame alla luce della giurisprudenza sulle differenze tra confisca obbligatoria e facoltativa; - ha rigettato come infondati i ricorsi di MONTEROSSO GIACOMO, RETTURA ANTONIO e FEDELE ROCCO; - ha dichiarato inammissibile il ricorso di SCARIATO SANDRO; - ha disposto le statuizioni sulle spese processuali e le rifusioni a favore delle parti civili (Comune di Taurianova e Città metropolitana di Reggio Calabria) come indicato in dispositivo. Inoltre sono state confermate varie rilevazioni di merito relative alla valutazione degli elementi indiziari, all'utilizzabilita dei dati GPS tramite relazioni di PG e al rigore richiesto per riconoscere l'aggravante di agevolazione mafiosa.
Norme richiamate
art. 371-bis cod. pen.
Il reato di false informazioni al pubblico ministero non si applica alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha annullato le condanne riconducendo che il fatto non è previsto dalla legge quando le dichiarazioni sono state rese alla PG e non al P.M.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'associazione mafiosa e alle sue aggravanti; la Corte richiama che per l'aggravante di cui al comma 1 (agevolazione mafiosa) occorre prova della consapevolezza e dell'effetto di rafforzamento dell'associazione, non bastano meri contatti o frequentazioni.
art. 240 cod. pen.
Disciplina della confisca. La Corte distingue tra confisca obbligatoria e confisca facoltativa: la confisca facoltativa dei beni strumentali (comma 1) richiede in genere pronuncia di condanna definitiva; la Corte ha annullato e rinviato la statuizione di confisca per mancato corretto inquadramento.
art. 322-ter cod. pen.
Rinvio normativo collegato alla confisca dei profitti; la Corte richiama che l'applicazione di misure ablative dopo prescrizione e' ammessa in casi tassativi e con condizioni precise (giurisprudenza Sezioni Unite Lucci).
artt. 2, 4, 7 l. 895/67 (legge armi)
Norme in materia di possesso e porto di armi; la Corte ha valutato la prescrizione e la dinamica del porto/detenzione in relazione alle date di acquisizione del tempus commissi delicti e alle sospensioni processuali.
art. 512-bis cod. pen.
Fattispecie relativa all'interposizione fittizia e intestazione di beni; la pronuncia ha affrontato la relazione tra estinzione per prescrizione e conseguenze patrimoniali.
artt. 110, 390 cod. pen.
Concorso di persone nel reato (art.110) e fattispecie di favoreggiamento o concorso esterno (art.390) rientranti nella riqualificazione delle condotte oggetto del processo; la Corte ha confermato valutazioni di merito ove motivate.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme sul mutamento della qualificazione giuridica in appello e sul derecho alla difesa; la Corte ha ricordato i limiti alla riqualificazione non prevedibile dei fatti e l'esigenza di prevedibilita per non ledere il diritto di difesa.
art. 384 cod. pen.
Scriminante dello stato di necessita previsto per la falsa testimonianza; richiamata dai ricorrenti in ordine a potenziali scriminanti in caso di dichiarazioni rese sotto intimidazione.
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo evocato dai ricorrenti in rapporto alla prevedibilita della riqualificazione e al diritto di difesa; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.
Massime di principio
- Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non possono essere automaticamente ricondotte al reato di false informazioni al pubblico ministero (art.371-bis): per quella fattispecie occorre che la richiesta provenga dal P.M.; se le dichiarazioni sono alla PG, la riqualificazione in 371-bis può essere annullata.
- La confisca disposta dopo una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione richiede attenta distinzione tra confisca obbligatoria (art.240 comma 2) e confisca facoltativa (art.240 comma 1): la confisca facoltativa dei beni strumentali normalmente presuppone una condanna definitiva e non puo essere confermata meccanicamente dopo prescrizione senza aderire ai criteri giurisprudenziali rilevanti.
- La prescrizione deve essere calcolata con attenzione al tempus commissi delicti e alle sospensioni processuali riconosciute; la declaratoria di estinzione per prescrizione può comportare annullamento senza rinvio quando il reato risulti effettivamente estinto prima della pronuncia di grado, salvo limiti di inammissibilità delle doglianze.
- Il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove e delle intercettazioni e sul travisamento e' molto limitato: la reinterpretazione dei fatti e la mera rivalutazione degli indizi spettano al giudice di merito; il travisamento deducibile in sede di legittimità richiede una difformità palese e decisiva tra contenuto dichiarato e uso che ne ha fatto il giudice.
- I dati GPS o supporti informatici, anche in assenza dell'originale materiale prodotto in udienza, possono essere utilizzati attraverso le relazioni e le deposizioni della polizia giudiziaria che li ha analizzati, se risulta la loro acquisizione e disponibilità in fase istruttoria; l'inutilizzabilità va eccepita tempestivamente e motivatamente.
- Per riconoscere l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art.416-bis comma 1) non basta l'aver favorito un singolo affiliato: occorre prova della consapevolezza del ruolo apicale del soggetto favorito e, in molte decisioni recenti, che il soggetto abbia mantenuto la capacità di dirigere l'associazione nel periodo dell'aiuto.
- Sull'esclusione o concessione delle circostanze attenuanti generiche il giudice non e' tenuto a richiamare ogni elemento favorevole: è sufficiente che motivi sulle circostanze ritenute rilevanti e risponda alle specifiche doglianze dedotte dalla difesa.
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