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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, n. 495 del 6 aprile 2021, resa nel giudizio 339/2021, passata in giudicato; e per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità: - della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 465 del 29 dicembre 2023, con la quale è stato modificato il termine di validità delle concessioni demaniali dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202400415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Delibera della Giunta Comunale di Fasano che ha ricondotto al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle concessioni demaniali marittime, successivamente modificato dalla normativa sopravvenuta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 495 del 6 aprile 2021, sostenendo che essa avesse definitivamente riconosciuto il diritto alla prosecuzione delle concessioni sino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018. Ha quindi dedotto la nullità e/o l’illegittimità della delibera comunale per violazione ed elusione del giudicato, violazione dell’art. 112 c.p.a., dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 34 c.p.a., dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 6 e 13 CEDU, nonché per travisamento, illogicità ed errore nei presupposti. In via subordinata ha censurato l’applicazione della disciplina originaria dell’art. 3 l. n. 118/2022, deducendo la mancata applicazione delle successive proroghe normative. Ha inoltre contestato la modifica della durata dei rapporti concessori per violazione degli artt. 3, 7 e 21-nonies l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento, violazione dell’art. 12 della direttiva Bolkestein e violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la precedente sentenza non aveva attribuito in senso costitutivo una posizione definitiva alla proroga delle concessioni sino al 31 dicembre 2033, ma aveva soltanto accertato gli effetti della legge-provvedimento allora vigente, ossia dell’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145/2018. Le leggi-provvedimento in materia conformano direttamente i rapporti concessori, mentre gli atti comunali hanno natura meramente ricognitiva. Inoltre, nei rapporti di durata, il giudicato relativo allo svolgimento futuro del rapporto non preclude l’efficacia di sopravvenienze normative o fattuali che ne modifichino il contenuto o la disciplina. La normativa successiva ha quindi superato il regime di proroga invocato dalla ricorrente; il Comune ne ha legittimamente preso atto, anche alla luce delle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 e degli ulteriori interventi legislativi, incluso il d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024. Il motivo subordinato relativo alla proroga sino al 31 dicembre 2025 è stato ritenuto superato, poiché il Comune aveva successivamente disposto la proroga delle concessioni sino al 30 settembre 2027. Sono state respinte anche le censure relative all’autotutela e alla partecipazione procedimentale, poiché la delibera impugnata, priva di natura provvedimentale, si limitava a ricognire le sopravvenienze normative. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza proposto dalla concessionaria per ottenere l’attuazione della precedente sentenza del TAR.

  • art. 112 c.p.a.

    La dedotta violazione o elusione del giudicato è stata esclusa, poiché la precedente sentenza non aveva disposto costitutivamente la proroga sino al 31 dicembre 2033.

  • art. 1, commi 682 ss., l. n. 145/2018

    È stata qualificata come legge-provvedimento incidente direttamente sui rapporti concessori; la precedente sentenza ne aveva accertato gli effetti nel quadro normativo allora vigente, senza cristallizzare la durata futura delle concessioni.

  • art. 3 l. n. 118/2022

    La disciplina della durata delle concessioni è stata modificata dagli interventi legislativi successivi e, nel testo vigente, si applica anche alle concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. n. 145/2018.

  • d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024

    Ha ulteriormente modificato la disciplina delle concessioni demaniali marittime, includendo espressamente quelle in essere sulla base delle proroghe o dei rinnovi previsti dalla l. n. 145/2018.

  • artt. 3, 7 e 21-nonies l. n. 241/1990

    Le relative censure sono state respinte perché l’atto comunale è stato qualificato come meramente ricognitivo e privo di natura provvedimentale, sicché non richiedeva un procedimento di autotutela né le garanzie partecipative proprie dell’esercizio di un potere provvedimentale.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La violazione della partecipazione procedimentale è stata esclusa in ragione della natura non provvedimentale e ricognitiva della delibera.

Massime di principio

  • Quando una sentenza accerta gli effetti di una legge-provvedimento che disciplina direttamente un rapporto concessorio, essa non attribuisce necessariamente in senso costitutivo una posizione definitiva destinata a permanere fino alla scadenza indicata dalla normativa allora vigente.
  • Nei rapporti di durata, il giudicato relativo agli aspetti futuri del rapporto non impedisce l’applicazione di sopravvenienze normative o fattuali che modifichino il contenuto materiale del rapporto o il suo regime giuridico.
  • Gli atti dell’amministrazione che si limitano a ricognire gli effetti di sopravvenienze legislative direttamente incidenti sui rapporti concessori hanno natura meramente ricognitiva e non costituiscono esercizio di autotutela decisoria.
  • Un atto meramente ricognitivo delle modifiche normative sopravvenute non richiede, in quanto tale, l’attivazione delle garanzie partecipative previste per i procedimenti destinati all’adozione di provvedimenti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanzaAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentale

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