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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21385/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di merito che lo aveva condannato per ricettazione, deducendo due motivi: con il primo chiedeva la riqualificazione del fatto da ricettazione ex art. 648 c.p. a furto ex art. 624 c.p., al fine di ottenere la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela; con il secondo contestava la sussistenza della recidiva applicata in sede di merito. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché costituiva una mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello, priva di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto tra il fatto oggetto di processo e le precedenti condanne, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sull'arco temporale della loro commissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La motivazione dell'inammissibilità è stata duplice: difetto di specificità del primo motivo, perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte, e manifesta infondatezza del secondo motivo sulla recidiva, ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito secondo i criteri legali di valutazione. Resta quindi ferma la condanna per ricettazione e l'applicazione della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma di riferimento del reato contestato, oggetto della richiesta difensiva di riqualificazione in furto.

  • art. 624 c.p.

    Fattispecie alternativa invocata dal ricorrente per ottenere la trasformazione del titolo di reato e la conseguente improcedibilità per mancanza di querela.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato richiamato come parametro corretto per apprezzare in concreto la recidiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre in modo sostanzialmente identico le doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, se non contengono una critica argomentata e specifica alla motivazione impugnata.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto può essere proposta in sede di legittimità solo se si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente invocare una diversa fattispecie astratta per ottenere effetti processuali favorevoli, come l'improcedibilità per difetto di querela.
  • La recidiva non può essere affermata o esclusa sulla sola base della gravità dei fatti o della distanza temporale tra i reati: il giudice deve verificare in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., se le precedenti condanne rivelino una persistente inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può porre a suo carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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