Cassazione Penale, Ordinanza n. 21576/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dal testo emerge un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 15/04/2025. Il ricorrente contestava, con due motivi ritenuti generici e meramente riproduttivi, il diniego della causa di non punibilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tali censure erano già state disattese in appello con argomenti immuni da vizi logici. Il contenuto della fattispecie concreta non è ulteriormente desumibile dal testo fornito, così come il reato specifico contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e non autosufficienti, sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando anche il principio per cui la somma va comunque applicata anche quando il ricorso sia proposto senza versamento in misura determinabile, secondo Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende opera anche quando il ricorso sia proposto senza versamento in misura determinabile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della mancata applicazione della causa di non punibilità, delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena deve essere sorretta da censure specifiche e non meramente assertive o riproduttive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo le eccezioni riconducibili alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
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