Sentenza del 20/02/2019 n. 869 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Richiesta di rimborso - Sospensione tacita del rimborso - Inammissibile IVA - Richiesta di rimborso - Sospensione del rimborso - Necessità di un provvedimento giurisdizionale favorevole all'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata erogazione del rimborso IVA, sostenendo che l'Ufficio non potesse invocare una sospensione tacita del rimborso ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 472/1997. La sospensione avrebbe richiesto un apposito provvedimento e, per essere applicabile al rimborso IVA, anche un provvedimento giurisdizionale favorevole all'Ufficio che riconoscesse la legittimità della pretesa tributaria.
La decisione
La sospensione tacita del rimborso è stata ritenuta inammissibile. L'Ufficio non può limitarsi a non erogare il rimborso, ma deve adottare un formale atto di sospensione. Inoltre, la sospensione prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 può operare nei confronti di un rimborso IVA soltanto quando esista un provvedimento giurisdizionale favorevole all'Amministrazione che riconosca la legittimità della relativa pretesa. Il ricorso del contribuente è risultato pertanto fondato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
Disciplina le modalità e le garanzie relative ai rimborsi IVA. La disposizione costituisce il quadro normativo di riferimento per la richiesta e l'erogazione del rimborso.
d.lgs. n. 472/1997, art. 23
La sospensione del rimborso non può essere fatta valere in modo tacito: l'Ufficio deve adottare un apposito provvedimento e, nel caso dei rimborsi IVA, la sospensione richiede un provvedimento giurisdizionale favorevole all'Amministrazione che riconosca la legittimità della pretesa tributaria.
Cassazione, sentenza n. 2893/2019
Conferma che la sospensione del rimborso non può essere desunta dalla mera inerzia dell'Ufficio e necessita dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge.
Massime di principio
- La mera mancata erogazione di un rimborso non equivale a una valida sospensione: l'Amministrazione deve comunicare e adottare un provvedimento espresso.
- Quando l'Ufficio intende sospendere un rimborso IVA richiamando l'art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, occorre verificare sia l'esistenza dell'atto formale di sospensione sia la presenza di un provvedimento giurisdizionale favorevole all'Ufficio.
- L'inerzia dell'Amministrazione, se non accompagnata da un atto motivato e dai necessari presupposti giudiziali, non legittima il blocco indefinito del rimborso.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe chiedere l'indicazione formale della causa della sospensione e verificare la legittimità dell'eventuale atto, inclusi motivazione, presupposti normativi e provvedimento giudiziale richiamato.
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