Cassazione Penale, Sentenza n. 42197/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo dell'8/11/2022 che aveva confermato la condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Trapani del 27/05/2021 per il reato previsto dall'art.95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, in relazione all'art.76 dello stesso Testo Unico. Il ricorrente contestava: 1) carenza di motivazione e mancata dimostrazione del dolo nella dichiarazione resa per ottenere il gratuito patrocinio (ossia l'elemento soggettivo del reato); 2) mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) applicazione erronea della recidiva basata sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero, in sostanza, i motivi già sollevati e respinti in appello senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, configurando così un ricorso reiterativo e manifestamente infondato. Sotto il merito, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello: la "doppia conforme" delle decisioni di primo e secondo grado documenta la consapevolezza della falsità della dichiarazione e quindi il dolo; la tenuità del fatto è esclusa per l'intensità del dolo e per il danno significativo all'Erario; le attenuanti generiche sono state correttamente negate in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la recidiva è stata motivata con riferimento alla pericolosità sociale emersa dai precedenti e dalla natura ripetuta della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.95
non riportata integralmente nel testo
Punisce la falsa dichiarazione resa nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; la Corte ha ritenuto sussistente il reato per la comprovata discrepanza tra il reddito dichiarato e quello accertato, con dolo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.76
non riportata integralmente nel testo
Riferimento al Testo Unico in materia di gratuito patrocinio; utilizzato per collegare l'illecito alla procedura di ammissione al beneficio.
Codice di procedura penale, art.521
Norma richiamata nei motivi di cassazione (procedurali); contestazioni sulla motivazione e sui vizi di motivazione sono esaminate alla luce dei limiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione.
Codice di procedura penale, art.546, comma 1, lett. e)
Dispositivo che indica le ipotesi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché riproposizione di motivi già decisi in appello senza confronto critico con la motivazione impugnata.
Codice penale, art.131-bis
Istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la tenuità non è applicabile per l'intensità del dolo e per il danno rilevante all'Erario.
Codice penale, art.133, comma 1
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'attenuante; la Corte ha richiamato che il giudice di merito deve indicare i criteri ritenuti rilevanti e che la loro applicazione in sede di merito è soggetta a sindacato in Cassazione solo se arbitraria o illogica.
Codice penale, art.62-bis
Regola in materia di recidiva e della valutazione della personalità del reo; la Corte ha ritenuto motivata l'applicazione della recidiva valutando il rapporto tra precedenti e fatto attuale.
Codice di procedura penale, art.123
Norma richiamata in relazione alla motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello sia adeguata e non sindacabile in Cassazione.
Codice di procedura penale, art.44 disp. att.
Richiamata in relazione alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze; la Corte ha trovato coerente la valutazione di merito.
Codice penale, art.99
Richiesto in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione dei criteri di legge da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- In Cassazione è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre i medesimi motivi già dedotti in appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando motivazioni di primo e secondo grado sono "conformi" e si integrano a vicenda, la Corte di legittimità valuta il complesso apparato motivazionale nel suo insieme (principio della "doppia conforme").
- L'accertamento del dolo è valutazione di merito: se i giudici di merito documentano ragioni e fatti che rendono credibile la consapevolezza della falsità, la Cassazione non sindaca la valutazione a meno che non emerga arbitrarietà o illogicità.
- L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è una valutazione discrezionale di merito fondata sui criteri di cui all'art.133; la Cassazione interviene solo se la valutazione è arbitraria o manifestamente illogica.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione positiva da parte del giudice quando vengono concesse; la negazione può essere motivata richiamando l'assenza di elementi positivi e non necessita di analitica disamina in senso favorevole all'imputato.
- L'applicazione della recidiva deve essere motivata valutando la connessione tra precedenti e reato attuale: può essere legittimamente utilizzata se emerge una perdurante inclinazione al reato e una non occasionale ricaduta nella criminalità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42153/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42154/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →