Cassazione Penale, Sentenza n. 3654/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma del sequestro preventivo (decreto GIP 21/01/2021) relativo a reati di truffa e riciclaggio. Contestata la motivazione per relationem e la presunta mancanza di autonomia motivazionale rispetto alle conclusioni del PM (art. 355 c.p.p.), l'omessa motivazione specifica sul sequestro delle quote sociali e sulla notifica ai soci/amministratore, la presunta illegittimità del sequestro di beni non pertinenti all'indagine, e la non disponibilità effettiva dei beni conferiti in un trust (trust "auto-dichiarato" con settlor e trustee coincidenti e protector coincidente con amministratore esterno). Venivano poi eccepiti profili relativi a tentativi di alienazione dei beni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione esauriente, logica e non contraddittoria, indicante gli elementi a sostegno della configurazione astratta dei reati e del pericolo di dispersione dei beni. Sono state respinte tutte le doglianze: la presunta motivazione per relationem non è stata accertata; la mancata notifica ai soci/amministratore era adeguatamente motivata; il sequestro delle quote e dei beni trasferiti in trust è stato ritenuto giustificato dal periculum in mora e dalla concreta disponibilità/assenza di limiti pattizi; non è emersa prova di buona fede degli acquirenti o di limiti alla disponibiltà. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 355 c.p.p. comma 2
Il ricorso lamentava motivazione per relationem; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione autonoma e adeguata. La mera vicinanza alle conclusioni del PM non invalida il provvedimento se il giudice del riesame espone elementi e ragioni proprie e specifiche.
art. 321 c.p.p.
Riferito ai profili di sequestro e di non disponibilità dei beni conferiti in trust: la Corte ha ritenuto che, alla luce della struttura del trust (identità settlor/trustee, ruolo del guardiano, assenza di limitazioni pattizie), sussistesse effettiva disponibilità e pericolo di dispersione giustificativo del sequestro.
art. 325 c.p.p. comma 1
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di riesame cautelare reale è ammesso soltanto per violazione di legge (es. mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente); non per valutazioni logiche o di merito.
art. 606 c.p.p. lett. e)
Le censure di illogicità manifesta o contraddittorietà appartengono alla materia del motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), non alla fattispecie di cui all'art. 325 c.p.p.; quindi non sono sindacabili tramite il rimedio utilizzato dal ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto manifestamente infondato; la Corte ha quantificato la somma in 3.000 euro.
Massime di principio
- I giudici possono richiamare le conclusioni del PM, ma il provvedimento è valido se contiene una motivazione autonoma e specifica che espone gli elementi a fondamento della misura.
- Un motivo generico che non indica come la documentazione specifica avrebbe cambiato l'esito difensivo è inidoneo; il ricorso deve contestare puntualmente le ragioni addotte dal giudice del riesame.
- La mera appartenenza di beni a una società o a un trust non esclude automaticamente il sequestro: va valutata la reale disponibilità, l'identità tra settlor e trustee, l'assenza di limiti pattizi e il pericolo di dispersione.
- Le doglianze di mera illogicità o contraddittorietà della motivazione non sono ammissibili con il rito previsto per i provvedimenti di riesame reale ai sensi di art. 325 c.p.p.; tali profili possono essere dedotti con il motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e).
- Chi propone ricorso infondato o meramente generico rischia la declaratoria di inammissibilità, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.
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