Sentenza del 24/02/2017 n. 4783 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR di Bari che aveva ritenuto dovute le somme residue indicate in una cartella di pagamento relativa al 2004, per complessivi Euro 420.136,96, derivanti da omessi o carenti versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e da un controllo automatizzato. I quattro motivi riguardavano: l'asserita formazione erronea del giudicato interno nei confronti di Equitalia; la mancata notificazione dell'avviso bonario previsto dalla L. n. 212/2000, art. 6, commi 2 e 5; un vizio di insufficiente motivazione; la pretesa invalidità della cartella per assenza di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento. La società aveva inoltre chiesto l'interruzione del giudizio per il sopravvenuto fallimento, ma la richiesta è stata respinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado debba essere specifica e chiara ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 56, non essendo sufficiente un generico richiamo agli atti precedenti. Ha escluso la necessità dell'avviso bonario quando il controllo automatizzato conferma i dati dichiarati dal contribuente e non evidenzia elementi diversi dalla dichiarazione. Ha giudicato generica e infondata la censura sulla motivazione e ha ritenuto non fondate le contestazioni relative alla sottoscrizione e all'indicazione del responsabile del procedimento, anche perché non tempestivamente proposte in appello e comunque non decisive ai fini della validità della cartella. Il fallimento sopravvenuto non ha comportato l'interruzione del giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso d'ufficio. La società è stata condannata a rifondere a Equitalia le spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 6, commi 2 e 5
La comunicazione di irregolarità non è necessaria quando il controllo automatizzato non modifica o non mette in discussione i dati indicati nella dichiarazione, limitandosi a rilevare omessi o carenti versamenti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 56
Le questioni, domande ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico e univoco, anche per relationem; il generico richiamo agli atti del primo grado comporta la rinuncia definitiva alle questioni non riproposte.
Codice di procedura civile, artt. 299 e seguenti
Le cause di interruzione del processo, compreso il fallimento di una parte, operano nel giudizio di merito ma non si applicano ordinariamente al giudizio di cassazione già instaurato, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; la mancata sottoscrizione autografa del funzionario o dell'esattore non determina l'invalidità dell'atto quando sia comunque certa la sua riferibilità all'autorità competente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le eccezioni e domande non esaminate o non accolte devono essere riproposte in appello con formulazione specifica: il semplice richiamo agli atti del primo grado non è sufficiente.
- L'avviso bonario non è necessariamente dovuto quando il controllo automatizzato si limita a riscontrare il mancato o insufficiente pagamento di importi già indicati dal contribuente nella dichiarazione, senza rettificare i dati dichiarati.
- Un vizio procedurale non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto se, anche eliminando l'errore, il contenuto della pretesa tributaria resterebbe invariato.
- La cartella di pagamento può essere valida anche senza firma autografa, purché sia identificabile l'amministrazione o l'ente che l'ha emessa e non vi sia una specifica previsione normativa che imponga la sottoscrizione.
- Nel giudizio di cassazione il fallimento o altro evento interruttivo sopravvenuto alla proposizione del ricorso, di regola, non determina l'interruzione del processo.
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