Cassazione Penale, Sentenza n. 25261/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Terni aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell'imputato, ritenendo il reato di minaccia aggravata procedibile a querela di parte. Il Procuratore generale ha impugnato tale decisione sostenendo che la minaccia era stata posta mediante l'utilizzo di un'ascia, che costituisce un'arma (arma impropria), e quindi il delitto diventa procedibile d'ufficio
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: il fatto contestato (minaccia puntando un'ascia al petto della persona offesa, 22 settembre 2016) rientra nella fattispecie di cui all'art. 612 commi 1 e 2 cod. pen. e, poiché la minaccia è stata commessa mediante l'uso di un'arma, ricorre una delle modalità previste dall'art. 339 c.p. con la conseguenza che il reato è procedibile d'ufficio. L'ascia è stata qualificata come arma impropria ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto strumento potenzialmente idoneo all'offesa nella circostanza concreta. La sentenza del Tribunale è stata annullata e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Terni per nuovo esame
Norme richiamate
art. 612 cod. pen., commi 1 e 2
Norma che punisce la minaccia; applicata alla fattispecie contestata per la minaccia proferita dall'imputato
art. 529 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Tribunale per dichiarare non doversi procedere in caso di difetto di querela; il Tribunale aveva basato la decisione su questa disposizione ritenendo il reato procedibile a querela
art. 339 cod. pen.
Prevede che la minaccia sia procedibile d'ufficio se realizzata con particolari modalità o in circostanze aggravanti (tra le quali l'uso di armi); la Corte ha ritenuto che l'uso dell'ascia rientri in queste modalità aggravanti
art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110
Definisce le armi improprie: strumenti che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sono portati, sono potenzialmente utilizzabili per l'offesa della persona. La Corte ha qualificato l'ascia come arma impropria ai fini della procedibilità d'ufficio
Massime di principio
- La procedibilità delle minacce va valutata alla luce delle modalità concrete: se la minaccia è stata commessa mediante l'utilizzo di un'arma (anche impropria) diventa procedibile d'ufficio.
- Una 'arma impropria' si valuta in base alla circostanza di tempo e luogo: uno strumento comune può essere qualificato arma se, nelle specifiche condizioni, è idoneo ad offendere.
- Se il giudice di merito dichiara non doversi procedere per difetto di querela senza valutare adeguatamente l'eventuale presenza di modalità aggravanti (es. uso di arma), la decisione può essere annullata in sede superiore e il procedimento rinviato per nuovo esame.
- In casi analoghi è importante documentare e provare non solo la minaccia verbale ma anche l'uso e la natura dello strumento impiegato (posizione, gesto minaccioso, contesto), perché ciò incide sulla procedibilità.
- La legge applicabile è quella in vigore al momento del fatto (principio ratione temporis): verificare sempre la normativa attuale al momento del reato per accertare la procedibilità.
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