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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 3815 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

I.V.A. - Operazioni soggettivamente inesistenti - Acquisto e rivendita dei medesimi beni - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Gli elementi presuntivi hanno dimostrato, almeno sul piano indiziario, il carattere fittizio delle operazioni e hanno trasferito sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, non assolta mediante la sola produzione delle fatture.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava operazioni di vendita e successivo riacquisto dei medesimi beni dal medesimo soggetto, effettuate nello stesso anno e a un prezzo ingiustificatamente maggiore. A ciò si aggiungeva l’assenza di riscontri contabili relativi al pagamento delle operazioni. Tali circostanze sono state ritenute indizi gravi, precisi e concordanti della natura fittizia dell’intera operazione. Le fatture, da sole, non dimostrano la veridicità delle operazioni; una volta forniti dall’Amministrazione elementi presuntivi sufficienti, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni.

Norme richiamate

  • Articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    La fattura deve documentare un’operazione realmente effettuata; la sua esistenza formale non è sufficiente a provare la reale effettuazione dell’operazione ai fini IVA.

  • Articolo 2697 del codice civile

    Chi pretende di far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi. In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti fornite dall’Amministrazione, il contribuente deve dimostrare l’effettività e la regolarità delle operazioni contestate.

Massime di principio

  • La mera presenza di fatture e registrazioni contabili non dimostra, da sola, che un’operazione IVA sia realmente avvenuta.
  • La vendita e il successivo riacquisto degli stessi beni dal medesimo soggetto, nello stesso periodo e a prezzi anomali, può costituire un forte indizio di operazione fittizia.
  • L’assenza di pagamenti tracciabili o di riscontri contabili effettivi rafforza la presunzione di inesistenza dell’operazione.
  • Quando l’Amministrazione fornisce elementi gravi, precisi e concordanti, l’onere passa al contribuente, che deve documentare concretamente consegna dei beni, pagamenti, movimentazioni, condizioni economiche e ragioni commerciali dell’operazione.
  • In situazioni analoghe, è necessario conservare e produrre una documentazione complessiva e coerente; la sola regolarità formale delle fatture non è normalmente sufficiente.

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