Sentenza del 15/06/2016 n. 3815 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.V.A. - Operazioni soggettivamente inesistenti - Acquisto e rivendita dei medesimi beni - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Gli elementi presuntivi hanno dimostrato, almeno sul piano indiziario, il carattere fittizio delle operazioni e hanno trasferito sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, non assolta mediante la sola produzione delle fatture.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava operazioni di vendita e successivo riacquisto dei medesimi beni dal medesimo soggetto, effettuate nello stesso anno e a un prezzo ingiustificatamente maggiore. A ciò si aggiungeva l’assenza di riscontri contabili relativi al pagamento delle operazioni. Tali circostanze sono state ritenute indizi gravi, precisi e concordanti della natura fittizia dell’intera operazione. Le fatture, da sole, non dimostrano la veridicità delle operazioni; una volta forniti dall’Amministrazione elementi presuntivi sufficienti, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni.
Norme richiamate
Articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
La fattura deve documentare un’operazione realmente effettuata; la sua esistenza formale non è sufficiente a provare la reale effettuazione dell’operazione ai fini IVA.
Articolo 2697 del codice civile
Chi pretende di far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi. In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti fornite dall’Amministrazione, il contribuente deve dimostrare l’effettività e la regolarità delle operazioni contestate.
Massime di principio
- La mera presenza di fatture e registrazioni contabili non dimostra, da sola, che un’operazione IVA sia realmente avvenuta.
- La vendita e il successivo riacquisto degli stessi beni dal medesimo soggetto, nello stesso periodo e a prezzi anomali, può costituire un forte indizio di operazione fittizia.
- L’assenza di pagamenti tracciabili o di riscontri contabili effettivi rafforza la presunzione di inesistenza dell’operazione.
- Quando l’Amministrazione fornisce elementi gravi, precisi e concordanti, l’onere passa al contribuente, che deve documentare concretamente consegna dei beni, pagamenti, movimentazioni, condizioni economiche e ragioni commerciali dell’operazione.
- In situazioni analoghe, è necessario conservare e produrre una documentazione complessiva e coerente; la sola regolarità formale delle fatture non è normalmente sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 277 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 310 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 15 giu 2016Sentenza del 15/06/2016 n. 1582 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →