Sentenza del 27/04/2016 n. 8345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che la revoca dell'agevolazione "prima casa" fosse illegittima. Egli riconosceva che l'immobile acquistato il 27 settembre 2005 era stato locato a uno studio professionale e non destinato a propria abitazione principale, ma sosteneva che la normativa richiedesse soltanto la dichiarazione di voler trasferire la residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile, e non l'effettiva destinazione dell'abitazione a propria dimora. Contestava inoltre la revoca del credito d'imposta previsto per la vendita infraquinquennale della precedente prima casa e il successivo acquisto di un'altra abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la revoca dell'agevolazione prima casa perché, nel caso di riacquisto entro un anno dalla vendita della precedente abitazione agevolata, l'immobile deve essere effettivamente destinato ad abitazione principale dell'acquirente, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di voler trasferire la residenza nel Comune. Poiché l'immobile era stato locato a uno studio professionale, mancava tale requisito e risultava confermata anche la revoca del credito d'imposta collegato alla precedente abitazione. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Nota 2-bis, n. 1, Parte I, Tabella allegata
dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
Per il primo acquisto agevolato è sufficiente dichiarare l'intenzione di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, secondo le condizioni previste dalla norma.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Nota 2-bis, n. 4, Parte I, Tabella allegata
acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione principale
Nel caso di vendita della precedente prima casa e riacquisto entro un anno, il nuovo immobile deve essere destinato effettivamente ad abitazione principale. La sola intenzione di trasferire la residenza nel Comune non è sufficiente.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7
Il credito d'imposta riconosciuto in caso di vendita infraquinquennale della prima casa e acquisto entro un anno di un'altra abitazione presuppone il mantenimento dei requisiti dell'agevolazione prima casa; se il beneficio relativo al nuovo acquisto viene revocato, viene meno anche il credito collegato.
Costituzione, art. 47, comma 2
favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione
La finalità costituzionale dell'agevolazione è favorire l'acquisto dell'abitazione principale, non operazioni speculative o investimenti immobiliari privi di effettiva destinazione abitativa.
Massime di principio
- Nel primo acquisto agevolato, la disciplina può richiedere la dichiarazione di trasferire la residenza nel Comune dell'immobile; nel riacquisto entro un anno dalla vendita della precedente prima casa, è invece necessario che il nuovo immobile sia destinato concretamente ad abitazione principale.
- La locazione del nuovo immobile a terzi, soprattutto per finalità professionali o commerciali, può dimostrare l'assenza della destinazione ad abitazione principale e comportare la revoca dell'agevolazione.
- Il rispetto formale della dichiarazione di residenza non basta quando la norma applicabile richiede una destinazione effettiva dell'immobile a dimora principale.
- La perdita dell'agevolazione sul nuovo acquisto può determinare anche la revoca del credito d'imposta collegato alla vendita della precedente prima casa.
- Le agevolazioni prima casa devono essere interpretate in funzione dell'acquisto di un'abitazione destinata alle esigenze abitative del contribuente, non come beneficio per operazioni meramente speculative.
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