Cassazione Penale, Sentenza n. 18490/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/11/2022 che aveva modificato la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP per reati commessi nell'esercizio di incarichi di curatore e commissario giudiziale (artt. 228 legge fall. e 314 cod. pen.). Unico motivo: violazione di legge (in particolare artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, deducendo che dall'ottobre 2022 il prevenuto aveva rinunciato a tutti gli incarichi che avevano fondato il pericolo di reiterazione, così venendo meno la necessità della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. perché il difensore ha rinunciato al ricorso in seguito alla sopravvenuta revoca della misura cautelare contestata. Non è stata disposta condanna alle spese né il versamento alla Cassa delle ammende, atteso che la rinuncia è avvenuta per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente; la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e dunque non comporta sanzioni pecuniarie.
Norme richiamate
art. 228 legge fallimentare
Norma richiamata in relazione agli illeciti contestati al ricorrente nell'esercizio delle funzioni di curatore/commissario; la Corte prende atto che i fatti rilevanti sono stati ascritti anche ai sensi di tale disposizione come indice di conflitto di interessi nella gestione delle procedure fallimentari
art. 314 cod. pen.
Delitto contestato (appropriazione di fondi di una procedura fallimentare) rilevante ai fini dell'applicazione della misura cautelare; la Corte ricostruisce che i reati si sono consumati fino al giugno 2021
art. 274 cod. proc. pen.
Citato nel gravame dal ricorrente come profilo di presunta violazione procedurale con riferimento al riesame della misura cautelare; dal testo emerge che il motivo invocava violazioni procedurali e di motivazione
art. 275 cod. proc. pen.
Come per l'art. 274, richiamato dal ricorrente: la deduzione concerne vizi nella fase procedimentale e nella motivazione delle esigenze cautelari
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia dell'impugnazione da parte del difensore
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso davanti alla Corte di Cassazione comporta in genere la declaratoria di inammissibilità ex art. 591 c.p.p.; la Corte non entra nel merito quando viene meno l'interesse a decidere.
- Se la rinuncia è motivata da una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura cautelare da parte del giudice procedente), il ricorrente non viene condannato alle spese né tenuto al versamento alla Cassa delle ammende.
- La mera modifica o revoca della misura cautelare da parte del giudice di merito sottrae la questione alla decisione della Corte di legittimità se l'appellante rinuncia all'impugnazione: per ottenere una pronuncia sul punto sostanziale, occorre non rinunciare all'impugnazione ma chiedere comunque la decisione nel merito.
- La rinuncia a incarichi che avevano fondato la misura (es. incarichi di curatore/commissario) può essere un argomento per contestare esigenze cautelari, ma se la difesa ottiene la revoca della misura e poi rinuncia al ricorso, non si avrà una pronuncia di principio utile per casi analoghi.
- In situazioni simili è utile documentare chiaramente la causa sopravvenuta e la non imputabilità al ricorrente per evitare l'addebito di spese o sanzioni processuali.
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