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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04065/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un proprietario di terreni aveva affidato a un professionista, nel febbraio 2007, l'incarico di progettare la lottizzazione di un'area nel Comune di Ispica. Il contratto prevedeva che il professionista anticipasse alcune spese, che altre rimanessero a carico del proprietario, e che, in caso di approvazione del progetto definitivo, il professionista svolgesse ulteriori attività tecniche; il compenso era parametrato al 3% del prezzo di vendita dei lotti, con efficacia collegata alla vendita di almeno il 50% dei lotti entro il 31 dicembre 2018. Dopo l'approvazione comunale del progetto, il proprietario decise di non proseguire l'iter e dichiarò il recesso facendo leva sulla clausola contrattuale che gli consentiva di sciogliersi unilateralmente se, a suo insindacabile giudizio, la convenzione di lottizzazione fosse risultata eccessivamente onerosa. Il professionista reagì chiedendo l'accertamento dell'inadempimento, la pretestuosità del recesso, la nullità o vessatorietà della clausola di recesso e il risarcimento del danno per l'attività svolta e per il mancato guadagno. I giudici di merito rigettarono la domanda ritenendo la clausola legittima e il recesso non contrario a buona fede. In cassazione il professionista denunciò violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza, nonché violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sulla risoluzione per inadempimento e sulla valutazione della gravità dell'inadempimento; sosteneva che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso il carattere abusivo della clausola di recesso e avrebbe dovuto confrontare le ragioni del recesso con il contenuto della convenzione, valorizzando anche il fatto che i contratti preliminari e definitivi di vendita dei lotti erano stati stipulati successivamente al recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la clausola attribuisse al proprietario una facoltà di recesso ad nutum, predisposta per tutelarlo dal rischio che la convenzione di lottizzazione non fosse più conveniente. Il controllo giudiziale poteva riguardare solo il rispetto del parametro della correttezza nell'esercizio del recesso, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione di convenienza economica a quella riservata all'autonomia privata. Poiché il recesso era stato accompagnato da una puntuale indicazione delle ragioni economiche e non risultava violato il parametro della buona fede, non sussisteva l'inadempimento allegato né i presupposti per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. La Corte ha inoltre osservato che la censura motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibilmente formulata alla luce della preclusione ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e degli oneri di specifica allegazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come fonte delle clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva nel rapporto obbligatorio/contrattuale.

  • art. 1373 c.c.

    La Corte ha ricondotto la clausola contrattuale a una facoltà di recesso ad nutum esercitabile dal contraente interessato, con sindacato giudiziale limitato al rispetto della correttezza.

  • art. 1375 c.c.

    Usato come parametro dell'esercizio corretto del recesso e dell'esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato tra le norme di interpretazione contrattuale, ma ritenuto non decisivo per accogliere le censure del ricorrente.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra le norme di interpretazione contrattuale, senza che la Corte ravvisasse errori interpretativi decisivi della sentenza impugnata.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per la domanda di risoluzione per inadempimento, esclusa in mancanza di un inadempimento imputabile alla controparte.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato in relazione alla gravità dell'inadempimento, esclusa dalla Corte in ragione della legittimità del recesso esercitato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze e, per il n. 5, non rispettati i relativi oneri e preclusioni.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato come preclusione al vizio motivazionale in cassazione dopo la doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la statuizione sull'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un contratto attribuisce a una parte una facoltà di recesso discrezionale o ad nutum, il giudice non può sostituire la propria valutazione di convenienza economica a quella rimessa all'autonomia privata; il controllo giurisdizionale riguarda solo il rispetto dei limiti di correttezza e buona fede nell'esercizio della facoltà.
  • La legittimità del recesso deve essere valutata alla luce della clausola che lo prevede e delle ragioni concretamente addotte dal recedente; se il recesso è motivato in modo puntuale e si colloca nel perimetro contrattualmente consentito, non è configurabile di regola un inadempimento della parte che lo esercita.
  • La buona fede oggettiva non consente al giudice di riformulare l'equilibrio economico del contratto o di sindacare nel merito l'opportunità dell'esercizio di un diritto contrattuale che le parti abbiano voluto riconoscere in funzione protettiva di uno dei contraenti.
  • La domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno presuppone un vero inadempimento imputabile alla controparte; se il comportamento contestato è espressione di una facoltà contrattualmente prevista e correttamente esercitata, vengono meno i presupposti della responsabilità contrattuale.
  • Il vizio di motivazione dedotto in cassazione deve rispettare i limiti processuali vigenti e i relativi oneri di specifica allegazione; in presenza della preclusione derivante dalla doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilmente proposta fuori dai casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoOnere della prova

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