Sentenza n. 358/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 312/2023 in data 1 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 312/2023, che aveva imposto l’attribuzione di € 1.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 312/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle l’importo nominale di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in data 8 dicembre 2024 e la certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti e non hanno contestato l’omesso adempimento. È stato inoltre evidenziato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero presso un domicilio digitale idoneo e l’omessa esecuzione dell’obbligo giudizialmente imposto. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo all’attribuzione di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e destinato a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un Commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto tale termine era decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il contenuto della pronuncia imponga un obbligo specifico all’amministrazione.
- La notificazione della sentenza a un indirizzo PEC costituente domicilio digitale idoneo dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine previsto per l’adempimento del provvedimento giurisdizionale.
- L’omessa costituzione dell’amministrazione e la mancata contestazione dell’inadempimento, unitamente alla documentazione del giudicato e della notificazione, consentono di ritenere sussistente l’inottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.
Come è indicizzato
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