Cassazione Penale, Sentenza n. 35206/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge con unico motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria: il ricorrente contestava il rigetto, in sede di GIP e in appello, della richiesta di perizia grafologica volta ad accertare l'autenticità della firma apposta alla dichiarazione confessoria che gli veniva attribuita. Sosteneva che la Corte aveva riconosciuto discrasie in alcune testimonianze ma nondimeno aveva ritenuto il compendio probatorio "granitico", senza motivare adeguatamente il rifiuto dell'accertamento richiesto
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato (Covid) ritenendola irrilevante in Cassazione, dove non è richiesta la partecipazione personale. Ha ritenuto che il quadro probatorio fosse sufficientemente solido (confessioni verbali a tre testimoni, ammissione di responsabilità predisposta dal cassiere economo e firmata dall'imputato, riscontri documentali sulle chiusure parziali di cassa) e che quindi l'espletamento della perizia grafologica fosse superfluo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ASL di Foggia, liquidate in euro 3.510, oltre accessori di legge
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale presupposto per la statuizione economica equitativa a carico del ricorrente: la Corte ha utilizzato il principio ricavabile dalla pronuncia costituzionale per disporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con colpa
Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017 (Besana, Rv. 269877 - 01)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'irrilevanza del legittimo impedimento personale dell'imputato in Cassazione quando la partecipazione personale non è prevista e la costituzione avviene tramite difensore; richiamata per rigettare la richiesta di rinvio per impedimento legato allo stato di salute
art. 154-ter disp. att. c.p.p.
Richiamato in chiusura per gli adempimenti di cancelleria e le comunicazioni previste nelle giurisdizioni superiori
Peculato (art. 314 c.p.)
Norma sostanziale alla base della condanna: il fatto è stato ritenuto peculato in quanto l'imputato, quale incaricato di pubblico servizio/polizia amministrativa per la riscossione dei ticket, si è appropriato di somme di denaro disponibili in ragione del servizio pubblico
Massime di principio
- La richiesta di accertamento tecnico (es. perizia grafologica) può essere rigettata se il giudice ritiene che il restante compendio probatorio sia già idoneo e robusto a fondare la decisione; la mera presenza di discrepanze testimoniali non implica automaticamente l'obbligo di disporre ulteriori accertamenti
- In Cassazione la presenza personale dell'imputato non è di regola necessaria: il processo di legittimità si svolge attraverso il difensore, perciò il legittimo impedimento personale dell'imputato è in genere irrilevante
- Un ricorso dichiarato manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare punizioni economiche oltre al pagamento delle spese processuali (compreso un versamento alla Cassa delle ammende), soprattutto se sussistono ragioni di colpa nella determinazione dell'impugnazione
- Per impugnare utilmente un rigetto di istruttoria il ricorrente deve indicare in modo concreto come l'accertamento richiesto avrebbe potuto incidere sulla valutazione complessiva delle prove e sul proprio diritto di difesa; critiche generiche alla motivazione non sono sufficienti a far ritenere vizi di motivazione
- Quando la confessione (anche se formulata in contesto extracautelare) è corroborata da riscontri documentali e da dichiarazioni di terzi, il suo valore probatorio può rendere superflui accertamenti tecnici volti a contestarne aspetti formali
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