Cassazione Penale, Sentenza n. 13105/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato d'ebbrezza (art. 186 cod. strada), deducendo: nullità della sentenza per la Corte d'appello su punto non impugnato (violazione artt. 597 e 178 c.p.p.), nullità per omesso avviso al conducente ex art. 114 disp. att. c.p.p. con travisamento delle prove, e varie nullità procedurali (artt. 191, 182, 180 c.p.p.) oltre a carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione (termine massimo di cinque anni maturato). Per conseguenza è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e disposta la comunicazione della sentenza al Prefetto di Modena ai sensi dell'art. 224 cod. strada. La Corte ha ritenuto non necessario approfondire le censure processuali, atteso il principio per cui la causa estintiva rende irrilevanti le nullità e i vizi di motivazione in sede di legittimità; non è stata pronunciata assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., perché non emergono in modo evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputata.
Norme richiamate
Codice della strada, art. 186
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza e prevede pene detentive, ammenda e sanzioni accessorie (es. sospensione o revoca patente). Nel caso di specie era la norma sostanziale oggetto della condanna di primo grado.
Codice di procedura penale, art. 597
Norma che disciplina le questioni sulle decisioni prese dal giudice di appello; qui evocata dalla ricorrente per contestare che la Corte d'appello avrebbe deciso su punto non impugnato.
Codice di procedura penale, art. 178
art. 178, comma 1, lett. c)
Norma sulle ipotesi di nullità e inutilizzabilità degli atti; richiamata dalla difesa in relazione a presunte nullità deducibili solo entro termini processuali stabiliti.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 114
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione di attuazione relativa all'avviso al conducente (es. in sede di decreto penale/opposizione): la difesa lamentava omissione dell'avviso al conducente, deducendo la nullità di atti consequenziali.
Codice di procedura penale, art. 191
Norma processuale richiamata dalla difesa nell'ambito delle nullità formali; la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevanti tali censure a fronte dell'estinzione del reato.
Codice di procedura penale, art. 182
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Ulteriore riferimento a norme sulle nullità e sui termini per dedurle; la difesa contestava il limite temporale per la deduzione delle nullità prima del giudizio.
Codice di procedura penale, art. 180
Richiamata tra le norme processuali che la difesa riteneva violate e a pena di nullità; comunque non approfondita in Cassazione per la sopravvenuta prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 129
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice della cassazione, in casi eccezionali, di pronunciarsi nel merito con sentenza di assoluzione se emerge inequivocabilmente l'insussistenza del fatto; qui ritenuta non applicabile perché non risultava evidente l'estraneità della ricorrente.
Codice della strada, art. 224
Prevede l'obbligo di comunicazione al Prefetto delle sentenze relative alle sanzioni amministrative accessorie sulla patente; la Cassazione ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Modena.
Massime di principio
- Se in sede di cassazione risulta ormai intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice di legittimità annulla la sentenza senza rinvio e non è necessario esaminare o decidere sulle nullità processuali dedotte: la causa estintiva prevale e rende irrilevanti i vizi procedurali ai fini della continuazione del processo.
- La dichiarazione di estinzione del reato non equivale automaticamente a una assoluzione di merito; la Corte può revocare la condanna per prescrizione ma non pronunciare sentenza assolutoria per insussistenza del fatto se non è manifesta l'estraneità dell'imputato (art.129 c.p.p.).
- Le sanzioni amministrative accessorie collegate alla condanna penale (es. sospensione della patente) devono essere eliminate quando la condanna è annullata per causa estintiva del reato; ciò comporta anche gli adempimenti di comunicazione alle autorità competenti (prefetto).
- Quando si valuta un ricorso, se esiste una causa di estinzione del reato già maturata, le censure procedurali che avrebbero potuto incidere sul merito perdono rilevanza pratica in sede di legittimità; tuttavia, in situazioni future è prudente dedurre le nullità nei termini e modi previsti per non compromettere eventuali effetti complementari.
- Non è sempre possibile ottenere una pronuncia di merito favorevole in Cassazione: per ottenere l'assoluzione di merito occorre che l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato risultino in modo inequivocabile dagli atti.
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