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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05404/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2012 per 102 giornate. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il giudizio avesse ad oggetto la sussistenza del rapporto di lavoro e non la legittimità dell'atto amministrativo di cancellazione o mancata iscrizione, e che pertanto gravasse sul lavoratore l'onere di provare il rapporto. La corte territoriale aveva valorizzato la genericità delle prove offerte e la presenza di un verbale ispettivo analitico contrario. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione dell'art. 97, comma 2, Cost. e dell'art. 3 L. 241/1990; omessa valutazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., dell'assenza di motivi nella cancellazione dall'elenco; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere addossato al lavoratore l'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che non era in discussione la legittimità dell'atto amministrativo, ma la concreta sussistenza del rapporto di lavoro, mentre l'iscrizione negli elenchi ha funzione meramente agevolativa della prova. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, ribadendo che la prova del rapporto di lavoro agricolo incombe sul lavoratore. Il ricorso è stato quindi rigettato e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 2, Cost.

    La censura è stata ritenuta irrilevante rispetto all'oggetto del giudizio, che non verteva sulla legittimità dell'atto amministrativo ma sulla prova del rapporto di lavoro.

  • art. 3 L. 241/1990

    La dedotta violazione è stata respinta perché non era oggetto del giudizio la motivazione dell'atto amministrativo di cancellazione o mancata iscrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La doglianza è stata respinta per infondatezza, poiché la questione decisiva era la sussistenza del rapporto lavorativo e non il vizio motivazionale dell'atto amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha affermato che la prova del rapporto di lavoro agricolo grava sul lavoratore che chiede l'iscrizione negli elenchi.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, l'oggetto del processo è la sussistenza del rapporto di lavoro e non la legittimità dell'atto amministrativo di iscrizione o cancellazione.
  • L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha funzione di agevolazione probatoria e non sostituisce l'onere della parte che agisce di dimostrare il rapporto di lavoro.
  • La prova del rapporto di lavoro agricolo incombe sul lavoratore che rivendica l'iscrizione o le giornate lavorative.
  • Quando la decisione di merito è fondata sulla mancanza di prova del rapporto, sono infondate le censure che investono la motivazione dell'atto amministrativo, se esse non incidono sulla questione decisiva della prova del rapporto stesso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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