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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: del diniego di autorizzazione ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 relativa a difformità dal progetto approvato per la sistemazione di un’area di pertinenza in loc. Via Tramontana 10 Fg. 33 mapp.li 735 e 737 del 31.08.2022, notificato al ricorrente via p.e.c. il 31.08.2022;

Giustizia amministrativa202200752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004 relativo a difformità dal progetto approvato per la sistemazione di un’area pertinenziale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego relativo all’istanza di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004. Le difformità riguardavano, da un lato, la realizzazione di una pedana destinata all’ampliamento di un’attività commerciale, con tavoli, sedute e ombreggi, e, dall’altro, la collocazione di 25 palme della specie washingtonia in luogo delle essenze della macchia mediterranea previste dal progetto autorizzato. È stato dedotto un unico motivo articolato in violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e difetto di motivazione. La ricorrente ha sostenuto che la pedana fosse stata rimossa con ripristino dello stato dei luoghi e che le palme non fossero piantumate nel terreno, ma collocate in contenitori senza contatto con il suolo; ha inoltre rilevato la presenza della medesima tipologia di palme in aree limitrofe. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti successivi e autonomamente lesivi, nonché l’improcedibilità della censura relativa alla pedana per la sua rimozione, chiedendo il rigetto nel merito della censura relativa alle palme.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e, per il resto, lo ha respinto. La censura relativa alla pedana è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il manufatto era stato rimosso e il Comune aveva accertato l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione. Quanto alla piantumazione, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il progetto autorizzato prevedeva espressamente la piantumazione di essenze della macchia mediterranea e non comprendeva la realizzazione della piattaforma commerciale. La sostituzione delle essenze previste con palme washingtonia ha costituito una duplice difformità dal progetto autorizzato, non superata dal fatto che le palme fossero collocate in vaso anziché piantate nel terreno. Il giudice ha ritenuto che l’altezza potenziale delle palme, la loro natura non autoctona e la loro visibilità fossero incompatibili con il paesaggio naturalistico circostante e con la finalità di riqualificazione ambientale posta a fondamento dell’autorizzazione originaria. La presenza di analoghe palme nelle aree limitrofe è stata ritenuta irrilevante, poiché non impedisce all’amministrazione di regolamentare diversamente la piantumazione nell’area interessata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    si ritiene pertanto che le opere in abuso non siano paesaggisticamente compatibili con i valori tutelati

    La valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere difformi deve essere compiuta in relazione ai valori paesaggistici tutelati e alla coerenza delle opere con il progetto autorizzato; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto non superato dalle deduzioni della ricorrente.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice non ha fondato su di essa una specifica statuizione autonoma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza.

Massime di principio

  • La collocazione di essenze arboree in contenitori, anziché la loro piantumazione diretta nel terreno, non esclude la rilevanza paesaggistica dell’intervento quando le piante incidano comunque sulla percezione e sui valori del paesaggio tutelato.
  • La sostituzione delle essenze della macchia mediterranea previste da un progetto autorizzato con specie esotiche e potenzialmente di grande sviluppo costituisce difformità rilevante rispetto all’autorizzazione paesaggistica e può giustificare il diniego della compatibilità paesaggistica.
  • La presenza di opere o specie vegetali analoghe in aree limitrofe non priva l’amministrazione del potere di valutare autonomamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento specifico e di imporre prescrizioni coerenti con i valori tutelati nell’area interessata.
  • La rimozione dell’opera contestata e l’accertato ripristino dello stato dei luoghi determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla censura riferita esclusivamente a tale opera.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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