Ordinanza n. 305/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Verbale, datato 27/5/2026, del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- -OMISSIS-, integrato e costituito in Commissione per la valutazione dell’esame preliminare del ricorrente, con cui è stato deliberato di non ammettere il sig. -OMISSIS- all’Esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2025/2026, comunicato via pec in data 28/5/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del Consiglio di Classe, integrato in Commissione per l'esame preliminare, recante la non ammissione all'esame di maturità
Esito
Favorevole al ricorrente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, affetto da disturbi documentati che avevano inciso sui rapporti sociali e sul rendimento scolastico, era stato riconosciuto dall'istituto come portatore di Bisogni Educativi Speciali e aveva ricevuto un Piano Didattico Personalizzato. Il PDP prevedeva, quale misura compensativa, la distribuzione omogenea delle prove e, per quanto possibile, la limitazione della sovrapposizione di verifiche e interrogazioni nella stessa giornata. Dopo avere interrotto la frequenza scolastica e optato per lo studio privatistico, il ricorrente aveva sostenuto l'esame preliminare previsto per i candidati esterni. Sebbene avesse conseguito risultati più che sufficienti nelle prove scritte, era entrato in crisi durante le prove orali, concentrate su plurime materie in soli due giorni. Con il ricorso ha dedotto la violazione delle misure compensative e/o dispensative previste dal PDP, sostenendo che la concentrazione delle interrogazioni avesse inciso negativamente sulla sua performance e determinato la non ammissione all'esame di maturità. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, prima facie fondata la censura relativa alla concentrazione delle interrogazioni di più materie in soli due giorni. Tale modalità appariva verosimilmente idonea a limitare la performance del ricorrente in relazione alle sue documentate esigenze educative e personali. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione dell'esclusione avrebbe consentito al ricorrente di sostenere l'esame di maturità soltanto nella sessione straordinaria di settembre, configurando l'ultima possibilità di evitare la perdita dell'anno scolastico. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta, con sospensione degli atti gravati e ordine all'amministrazione di rieditare esclusivamente le prove orali dell'esame preliminare, previa comunicazione dell'inizio delle operazioni con almeno due giorni di anticipo, articolando le prove su sei giorni e concludendo la procedura entro il 12 settembre 2026. È stata fissata l'udienza pubblica per il 19 maggio 2027 e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente l'adozione della tutela cautelare; nel caso concreto il giudice ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha sospeso gli atti impugnati disponendo la riedizione delle prove orali.
art. 5 O.M. 54/2026
Individua l'esame preliminare da sostenere per l'ammissione all'esame di maturità da parte del candidato esterno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e delle circostanze relative alla salute del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali e sanitari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la violazione prima facie delle misure personalizzate previste per uno studente con Bisogni Educativi Speciali può integrare il fumus boni iuris quando la concreta organizzazione delle prove concentri interrogazioni o verifiche in modo incompatibile con tali misure e sia plausibilmente idonea a incidere sulla prestazione dello studente.
- Quando un Piano Didattico Personalizzato prevede la distribuzione omogenea delle prove e la limitazione, per quanto possibile, delle sovrapposizioni nella stessa giornata, l'amministrazione scolastica deve organizzare le verifiche tenendo conto effettivamente delle esigenze individuali documentate, senza svuotare di contenuto le misure riconosciute.
- Sussiste il periculum in mora quando la non ammissione all'esame conclusivo del ciclo di istruzione espone lo studente al rischio concreto di poter sostenere l'esame soltanto in una sessione straordinaria, con possibile perdita dell'anno scolastico.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere gli atti di non ammissione e ordinare la riedizione delle sole prove viziate, dettando modalità organizzative e un termine di conclusione compatibili con la tempestiva prosecuzione del percorso scolastico.
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