Sentenza n. 2718/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 199/2025, depositata e resa pubblica il 24 febbraio 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1385/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto alla carta docente per sei anni scolastici, per complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione una carta docente di complessivi euro 3.000,00 e a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 aprile 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 15 novembre 2025, e non era stata eseguita. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese processuali. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era stato notificato, era passato in giudicato e non era stato eseguito nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite l’organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice dell’ottemperanza i poteri necessari a conformare e, se occorre, sostituire l’attività dell’Amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione del giudice dell’ottemperanza, che può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva, inclusa l’azione di ottemperanza, nei confronti dell’Amministrazione statale obbligata al pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, consente il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 327 c.p.c.
È richiamato quale fondamento del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario per mancata impugnazione nel termine lungo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all’Amministrazione e questa non abbia provveduto alla sua esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato, precisando gli atti e i risultati necessari per assicurare la piena attuazione della pronuncia.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può utilizzare gli strumenti finanziari previsti dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso, quando l’Amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti per eseguire il giudicato.
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