Sentenza del 27/01/2015 n. 617 - Comm. Trib. Prov. Milano
PERIZIA - VALORE PROBATORIO - ELEMENTO INDIZIARIO - Libertà di valutazione da parte del giudice - Sussiste - Obbligo di motivazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio dei documenti provenienti da terzi, con particolare riferimento alla perizia di parte asseverata o giurata. Si afferma che tali documenti non hanno piena efficacia probatoria e non vincolano il giudice, ma possono costituire elementi indiziari da valutare insieme alle altre risultanze processuali. Il giudice di merito conserva libertà di apprezzamento, purché esponga una motivazione adeguata e logicamente coerente.
La decisione
Dal testo non emerge l'esito concreto del giudizio, né è indicato se il ricorso sia stato accolto o respinto. È tuttavia enunciato il principio secondo cui la perizia asseverata o giurata ha valore di mero indizio e può fondare una presunzione semplice solo se valutata dal giudice secondo prudente apprezzamento e in concorso con altri elementi probatori. Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità quando risulta adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Una perizia di parte, anche se asseverata o giurata, non equivale a una prova piena e non vincola il giudice.
- La perizia può essere utilizzata come indizio e concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione del convincimento giudiziale.
- Il giudice può discostarsi dalle conclusioni della perizia di parte, purché motivi adeguatamente la propria valutazione.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile contestare la valutazione discrezionale delle prove compiuta dal giudice di merito quando la motivazione è completa, logica e non apparente.
- Per rafforzare il valore di una perizia di parte è opportuno corredarla con documentazione, dati oggettivi e ulteriori elementi probatori convergenti.
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