Cassazione Civile, Ordinanza n. 30443/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra confinanti su una striscia di terreno sita in Forio. La proprietaria di un fondo con annesso fabbricato ha convenuto in giudizio le titolari del fondo vicino, assumendo che queste avessero iniziato a transitare, a piedi e con mezzi meccanici, su una porzione del suo terreno per accedere alla loro proprietà, avessero recintato la zona e installato un cancello e alcuni contatori. Ha quindi chiesto l'accertamento della propria proprietà, la declaratoria di illegittimità del passaggio, il rilascio dell'area, la rimozione del cancello e degli impianti. Le convenute hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà per usucapione. Il tribunale ha accolto la domanda attrice; la corte d'appello ha confermato, ritenendo che il diritto della proprietaria risultasse non solo dai dati catastali ma anche da altri elementi istruttori e dal titolo di acquisto, e che le eccezioni nuove introdotte dalle appellanti fossero tardive. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, in otto motivi, violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., 833 c.c., 948 c.c., 950 c.c., 2 Cost., 1175 c.c., 42 Cost., 827, 832 e 1322 c.c., nonché vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi. In sintesi hanno sostenuto: difetto di legittimazione e di interesse ad agire della controparte; finalità emulativa e abusiva dell'azione; improponibilità della domanda per abbandono del terreno, per impossibilità di recupero del bene e per intervenuto regolamento amichevole dei confini; erronea qualificazione della domanda come negatoria servitutis invece che rivendica; insufficienza della motivazione e travisamento delle prove e dei documenti. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, evidenziando, tra l'altro, che i motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. erano inammissibili in presenza di doppia conforme, che varie questioni erano nuove perché non dedotte ritualmente in appello, e che la tutela del diritto di proprietà non integra abuso del diritto né atto emulativo. Ha inoltre osservato che l'eventuale mutamento dello stato dei luoghi non esclude l'interesse ad agire, se la porzione controversa è la medesima, e che la ricostruzione dei confini era stata fatta sulla base anche dei titoli di proprietà, non soltanto del catasto. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e alle somme ex art. 96 c.p.c. e art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso proposto dalle soccombenti di merito. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati su omesso esame di fatti decisivi perché la causa era decisa in doppia conforme; ha dichiarato nuove, quindi inammissibili, le doglianze su abbandono del terreno, accordo amichevole sui confini, difetto di interesse e errata qualificazione dell'azione; ha ritenuto manifestamente infondate le censure sull'abuso del diritto, sull'improponibilità della domanda e sulla motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna delle ricorrenti alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
La censura di violazione è stata respinta perché la decisione di merito non si è fondata unicamente sui dati catastali, ma anche su ulteriori elementi istruttori e sui titoli di provenienza.
art. 948 c.c.
La questione relativa al difetto di prova dell'azione di rivendicazione è stata ritenuta nuova e tardiva; inoltre la Corte ha richiamato la qualificazione della domanda come actio negatoria operata nei gradi di merito.
art. 833 c.c.
La Corte ha escluso che l'azione diretta a tutelare il diritto di proprietà possa integrare un atto emulativo o abuso del diritto, difettando il requisito dell'assenza di utilità.
art. 112 c.p.c.
Le censure di ultrapetizione/omessa pronuncia sono state respinte o dichiarate inammissibili perché le questioni dedotte erano nuove o non ritualmente devolute nei gradi di merito.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire è stato ritenuto sussistente perché la tutela del diritto reale non è esclusa dal mutamento dello stato dei luoghi né da dedotte modifiche della porzione controversa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, in mancanza dell'indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte richiama il procedimento di definizione accelerata e chiarisce che la proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità per la composizione del collegio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per affermare la legittimità della partecipazione al collegio del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata.
art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte esclude che ricorra una causa di incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta accelerata.
art. 52 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'astensione/ricusazione, ma escluso che la proposta accelerata integri motivo di incompatibilità.
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte ha escluso che la tutela giudiziale del diritto di proprietà violi il principio solidaristico.
art. 1175 c.c.
La Corte ha escluso che la domanda di tutela della proprietà configuri violazione dei doveri di correttezza o abuso del diritto.
art. 42 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno dell'asserita rinuncia o abbandono del diritto, senza accoglimento della censura.
art. 827 c.c.
Richiamato nel contesto della censura sull'abbandono del bene, ma non ritenuto decisivo.
art. 832 c.c.
Richiamato tra le norme sulla proprietà invocate dalle ricorrenti, senza che la censura fosse accolta.
art. 1322 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti nel tentativo di sostenere l'illegittimità della domanda, senza rilievo decisivo.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta insufficienza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione congrua e superiore al minimo costituzionale.
art. 349 c.p.c.
Richiamato nel quarto/ottavo motivo, senza esito favorevole per le ricorrenti.
art. 323 c.p.c.
Richiamato nell'ottavo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata o non pertinente.
art. 339 c.p.c.
Richiamato nell'ottavo motivo, senza incidenza sul decisum.
art. 359 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'appello, senza accoglimento della doglianza.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al preteso vizio motivazionale, ma la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado senza che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi poste a base delle due pronunce.
- Le questioni non dedotte ritualmente nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: la novità della censura comporta inammissibilità, salvo che si tratti di rilievi rilevabili d'ufficio.
- La tutela giudiziale del diritto di proprietà non integra, di per sé, abuso del diritto o atto emulativo; per configurare l'art. 833 c.c. occorre l'assenza di qualsiasi utilità per il titolare e la sola finalità di nuocere ad altri.
- Ai fini dell'interesse ad agire e della tutela dominicale, il mutamento dello stato dei luoghi o della destinazione materiale del terreno non esclude la persistenza dell'interesse se la porzione controversa resta la medesima.
- In tema di delimitazione dei confini o di accertamento della proprietà, il giudice può valorizzare non solo i dati catastali ma anche i titoli di acquisto e le risultanze istruttorie complessive; il catasto ha valore sussidiario e non esclusivo.
- Le censure che contestano la qualificazione dell'azione o l'apprezzamento delle prove devono confrontarsi con la motivazione effettivamente resa e con il thema decidendum dei gradi precedenti, altrimenti risultano inammissibili o manifestamente infondate.
- Quando il giudizio è definito in conformità a una proposta di definizione accelerata non accettata, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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