Cassazione Penale, Ordinanza n. 30991/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della persona offesa non costituita parte civile, precisando che costei non è parte del procedimento.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona sottoposta alle indagini ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto l'imputazione coattiva. Dal testo emerge che il ricorso contestava il provvedimento sotto il profilo della sua legittimità impugnatoria, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che il provvedimento non è impugnabile e che non ricorrevano ipotesi di abnormità, poiché esso rientra tra i provvedimenti adottabili dal GIP e riguarda i medesimi fatti oggetto delle indagini.
Norme richiamate
art. 3.000 euro Cassa delle ammende
somma dovuta dalla ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, a titolo di sanzione pecuniaria processuale.
Massime di principio
- L'ordinanza di imputazione coattiva emessa dal GIP non è, di regola, autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.
- La non impugnabilità del provvedimento esclude la possibilità di sindacarne la validità salvo i casi eccezionali di abnormità; tali casi non ricorrono quando l'atto rientra tra quelli adottabili dal GIP e si riferisce ai medesimi fatti oggetto delle indagini.
- La persona offesa non costituita parte civile non assume la qualità di parte processuale e non può ottenere la liquidazione delle spese processuali nel procedimento penale.
Come è indicizzato
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