Sentenza del 08/10/2015 n. 7938 - Comm. Trib. Prov. Milano
TERMINE DECADENZA BOLLO AUTO - IMPUGNABILITÀ ATTO SUCCESSIVO IN ASSENZA DI ATTO PRODROMICO - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento deducendo l'intervenuta prescrizione del credito relativo al bollo auto. La contestazione riguardava anche l'assenza di una regolare notifica del precedente avviso di accertamento, atto prodromico che avrebbe dovuto rendere nota tempestivamente la pretesa impositiva e interrompere, ove correttamente notificato, il decorso della prescrizione.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che, in mancanza della regolare notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente può impugnare l'atto successivo, quale la cartella di pagamento, facendo valere per la prima volta la prescrizione del credito. Pertanto, se la pretesa è stata conosciuta dal contribuente solo dopo il decorso del termine prescrizionale, la cartella deve essere annullata, salvo che l'amministrazione dimostri validi atti interruttivi notificati nei termini.
Norme richiamate
Norme sulla prescrizione del bollo auto
Il diritto dell'amministrazione a riscuotere il bollo auto è soggetto a un termine di prescrizione; decorso tale termine senza validi atti interruttivi notificati, la pretesa non può più essere fatta valere.
Principi sull'impugnabilità dell'atto successivo in assenza dell'atto prodromico
La mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto non impedisce al contribuente di impugnare l'atto successivo, contestando in quella sede anche la prescrizione del credito.
Massime di principio
- Un atto della riscossione, come una cartella di pagamento, può essere impugnato anche se non è stato previamente notificato l'atto prodromico, quando il contribuente ne viene a conoscenza per la prima volta proprio tramite l'atto successivo.
- La prescrizione può essere eccepita dal contribuente al momento della prima notifica effettiva della pretesa, purché il termine sia già decorso e l'amministrazione non dimostri notifiche o altri atti interruttivi validi.
- L'amministrazione deve provare sia la regolare notifica degli atti precedenti sia l'eventuale interruzione della prescrizione; la mera formazione o emissione dell'atto non è sufficiente.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di scadenza del tributo, le date e modalità delle notifiche e l'esistenza di eventuali atti interruttivi notificati entro il termine previsto.
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