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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23544/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto tra due società. In origine il curatore del fallimento della società appaltante aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo dei lavori, poi confermato nei giudizi di merito. Successivamente, l’altra società era stata a sua volta ammessa al passivo del fallimento per un credito risarcitorio da inadempimento del medesimo contratto. In sede di riparto finale dell’attivo, la società ricorrente chiedeva di poter opporre in compensazione il proprio credito risarcitorio contro il credito del fallimento, così da ottenere il soddisfacimento parziale della propria pretesa. Il giudice delegato e poi il Tribunale rigettavano il reclamo ritenendo insussistenti i presupposti della compensazione ex art. 56 l.fall. e osservando che la compensazione non era stata tempestivamente fatta valere e che il credito del fallimento era già stato riscosso. Con il ricorso per cassazione, la società deduceva violazione dell’art. 56 l.fall. e dell’art. 1243 c.c., sostenendo che i crediti erano omogenei, liquidi ed esigibili, che la compensazione poteva operare anche se il credito del fallimento era stato incassato tramite fideiussione, che la compensazione era stata comunque eccepita nei giudizi precedenti e che la Corte aveva già riconosciuto la sussistenza dei relativi presupposti in una precedente ordinanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisivo il rilievo sulla chiusura del fallimento, ha qualificato la compensazione invocata come compensazione impropria/atecnica, ma ha escluso che nel caso concreto fosse stato compiuto il necessario accertamento contabile di dare e avere in modo specifico e utile ai fini del giudizio. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato, con adeguata specificità, l’effettivo e utile esito delle eccezioni di compensazione nei giudizi precedenti, né che tale accertamento fosse stato richiesto e deciso nei procedimenti culminati nell’accertamento del credito del fallimento. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 l.fall.

    La compensazione fallimentare è invocabile solo ove ricorrano i relativi presupposti; nel caso concreto la Corte esclude che essi siano stati dimostrati in modo specifico e utile ai fini del riparto.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione richiede una verifica concreta dei crediti contrapposti; nel caso di specie la dedotta compensazione non risultava adeguatamente accertata nei suoi effetti.

  • art. 26 l.fall.

    Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato era il mezzo processuale utilizzato per contestare il rigetto dell’istanza di modifica del piano di riparto.

  • art. 331 c.p.c.

    L’integrazione del contraddittorio può essere omessa quando il gravame appare prima facie infondato e la relativa attività sarebbe inutile ai fini dell’esito del procedimento.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione, nel regime applicabile al fallimento anteriore alla riforma, non è consentita la produzione di nuovi documenti sulla sopravvenuta chiusura del fallimento.

  • art. 273 c.p.c.

    È richiamato il principio secondo cui, in presenza di cause connesse scaturite dal medesimo rapporto, il giudice deve valutare la pregiudizialità e la riunione/connessone processuale nei limiti di legge.

  • art. 274 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 273 c.p.c. quale base del coordinamento processuale tra cause connesse.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La compensazione invocata in sede fallimentare, quando le contrapposte pretese derivano dal medesimo rapporto contrattuale, va verificata come compensazione impropria o atecnica, mediante un accertamento contabile di dare e avere, ma tale accertamento deve risultare effettivamente dedotto e utile nel processo.
  • La semplice allegazione di precedenti eccezioni di compensazione nei giudizi tra le parti non basta: il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico che la compensazione è stata correttamente introdotta, esaminata e accolta con esito utile nei procedimenti rilevanti.
  • L’avvenuta riscossione del credito del fallimento non esclude di per sé la possibilità di opporre in compensazione il proprio credito, ma la parte che la invoca deve dimostrare con precisione i presupposti sostanziali e processuali dell’operazione compensativa.
  • In sede di riparto fallimentare, il giudice delegato non può rimettere in discussione l’esistenza o l’ammontare dei crediti già ammessi al passivo, essendo il relativo stato passivo intangibile se non impugnato nei termini di legge.
  • Nel giudizio di cassazione, censure che richiamino precedenti pronunce o stralci motivazionali sono inidonee se non dimostrano specificamente l’effetto utile che quei precedenti avrebbero dovuto produrre nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompensazioneAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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